Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte: estinzione del giudizio (TAR Trentino-Alto Adige n. 189 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e validamente notificata alle altre parti nei termini di cui all’art. 84, comma 3, VwPO, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), VwPO, ove le parti portatrici di un interesse alla prosecuzione non vi si oppongano. Il giudice amministrativo, in presenza di rinuncia ritualmente accettata, non è chiamato a esaminare i motivi di ricorso ma soltanto a prendere atto dell’atto e a dichiarare l’estinzione del processo. La concorde volontà delle parti in ordine alla compensazione delle spese giustifica l’integrale compensazione dei costi del giudizio, in deroga al criterio della soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il diniego definitivo con cui la amministrazione comunale aveva respinto il progetto di ampliamento della sede di un maso chiuso, unitamente agli atti presupposti, tra cui le valutazioni delle commissioni competenti in materia di spazio e paesaggio.

A seguito della presentazione di un nuovo progetto e dell’emissione di un parere positivo con prescrizioni, la parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, condizionando la rinuncia alla compensazione delle spese. L’amministrazione, a sua volta, accettava espressamente la rinuncia e la condizione in essa apposta.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di validità dell’atto di rinuncia, esaminando la procura speciale conferita al difensore, la regolare notificazione della dichiarazione e l’accettazione della controparte. Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto dell’art. 84 VwPO e dell’art. 35, comma 2, lett. c), VwPO.

La rinuncia, precisa il Collegio, è consentita in ogni stato e grado del giudizio e può essere depositata in segreteria ovvero resa in udienza, purché risulti da atto sottoscritto dalla parte o da difensore munito di procura speciale. Nel caso concreto la dichiarazione è stata notificata nel rispetto del termine di dieci giorni anteriore alla trattazione, e la parte portatrice di interesse alla prosecuzione ha manifestato adesione, così determinando il venir meno dell’effetto impeditivo della rinuncia.

Accertata la ritualità dell’atto, il Tribunale ha rilevato come all’estinzione consegua l’esaurimento del dovere decisorio in ordine ai motivi di impugnazione, che restano assorbiti. La decisione non scende pertanto al merito delle censure articolate in ricorso.

Quanto alle spese, la concorde richiesta di compensazione delle spese ha indotto il Collegio ad applicare il principio della soccombenza virtuale in chiave derogatoria, disponendo l’integrale compensazione dei costi del giudizio. La pronuncia dichiara quindi estinto il processo e conferma l’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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