Accesso agli atti di prevenzione e silenzio della Questura illegittimo (TAR Calabria n. 381 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riscontro con cui l’amministrazione si limita a comunicare che contatterà l’istante una volta in possesso della documentazione ha valore meramente interlocutorio: esso rinvia sine die ogni decisione sull’istanza e non è satisfattivo dell’obbligo di ostensione. L’amministrazione non può prorogare l’adempimento né interrompere il decorso del termine di trenta giorni con un atto interlocutorio adottato ad libitum, ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/1990. La deroga in materia di documenti formati dall’Amministrazione dell’Interno va interpretata secondo l’art. 24 legge n. 241/1990: le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica si preservano mediante accorgimenti divulgativi e oscuramenti, non con il diniego generalizzato. La pendenza di un procedimento penale e la presenza di atti di polizia giudiziaria non sottraggono automaticamente all’accesso gli atti formati nell’esercizio di funzioni amministrative, non coperti dal segreto ex art. 329 cod. proc. pen..

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto alla Questura di Cosenza l’ostensione delle relazioni inerenti alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso nei suoi confronti, per esercitare le esigenze difensive sottese all’impugnativa del provvedimento. Le relazioni riguardano controlli nel corso dei quali la stessa sarebbe stata trovata in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia.

L’amministrazione ha riscontrato l’istanza con una nota con cui ha comunicato che, non appena in possesso della documentazione, avrebbe contattato l’istante. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego tacito e chiesto la condanna della Questura all’ostensione, deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 legge n. 241/1990. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la nota di riscontro come atto meramente interlocutorio. Essa rinvia senza termine ogni decisione e non contiene alcuna pronuncia sull’istanza, così da non poter essere considerata satisfattiva. Il richiamo è all’art. 25 legge n. 241/1990 e alla giurisprudenza amministrativa che vieta di dilazionare l’ostensione con atti adottati ad libitum.

Il Tribunale affronta poi il nodo del regime derogatorio dei documenti dell’Amministrazione dell’Interno. L’art. 3, comma 1 d.m. n. 415/1994 non va letto in senso strettamente letterale, perché una simile lettura sottrarrebbe quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione alle richieste ostensive, frustrando le finalità della legge n. 241/1990. I limiti della deroga vanno individuati nell’art. 24 legge n. 241/1990: la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica può essere preservata con accorgimenti divulgativi idonei a escludere o mascherare i dati sensibili.

Quanto al rapporto con il procedimento penale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la denuncia presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle funzioni amministrative non ricade nell’art. 329 cod. proc. pen.; il segreto istruttorio opera solo per gli atti compiuti in funzioni di polizia giudiziaria. La pendenza di un’indagine penale, pertanto, non implica di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti connessi: gli atti amministrativi restano nella disponibilità dell’amministrazione finché non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro.

Il diniego tacito è dunque illegittimo e va annullato, dovendo la Questura consentire l’accesso agli atti richiesti, ove non sussistano legittime ragioni ostative. Il ricorso è accolto, con ordine di ostensione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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