Carta docente riconosciuta dal giudice civile eseguita con commissario ad acta (TAR Campania n. 1596 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Passata la sentenza in giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il rimedio dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per diversi anni scolastici, con emissione dei relativi buoni elettronici da € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi. La sentenza, pubblicata il 26 gennaio 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

Notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la sentenza è rimasta ineseguita. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal valore della pronuncia civile: essa ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum del giudice. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica i presupposti del rimedio: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Sul piano dell’effettività, il Collegio rileva che l’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al giudicato. L’inerzia integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inottemperanza nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, che si insedierà su istanza dei ricorrenti assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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