Ottemperanza al giudicato civile e poteri conformativo-ordinatori del giudice amministrativo (TAR Campania n. 1595 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio della carta elettronica ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accolta e la misura è parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a usufruire, con le medesime modalità dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ordinando al Ministero l’assegnazione del relativo buono.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva, con decorso del termine dilatorio. La ricorrente aveva inoltre sollecitato l’esatto adempimento a mezzo p.e.c. Il Ministero si costituiva eccependo che il pagamento delle spese di lite era già avvenuto e che, per il riconoscimento del bonus, la competenza spettava all’Amministrazione centrale. Da qui il ricorso, con richiesta di nomina del commissario e di condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile spiega un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento astratto del diritto, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già accertati dal giudice civile.

Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta che il Ministero abbia dato esecuzione al giudicato con riferimento al riconoscimento della carta docente per le annualità indicate.

Accertata l’inerzia, il Collegio ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale accoglie la richiesta e la fissa, in conformità all’orientamento richiamato, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. La misura decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e resta dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario, secondo il richiamo a TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e a TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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