Diniego di sanatoria edilizia e motivazione dell’atto vincolato (Cons. Stato n. 7520 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia è sufficientemente motivato con il richiamo alle norme che impediscono la regolarizzazione dell’abuso, quando la destinazione urbanistica dell’area esclude la compatibilità dell’intervento. Poiché il provvedimento è atto vincolato, la carenza di motivazione non determina l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. La doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la dimostrazione del collegamento funzionale tra manufatto e attività agricola, non essendo sufficiente la titolarità di un’impresa agricola. Il decorso del tempo e l’urbanizzazione di fatto dell’area non fanno venir meno la prescrizione urbanistica fino a una nuova destinazione impressa dal Comune.
Il Fatto
Un manufatto edificato nel 1998 in zona agricola è stato accertato dalla Guardia di Finanza; il relativo processo penale si è chiuso con declaratoria di prescrizione. I proprietari hanno presentato domanda di sanatoria per prevenire l’ordinanza di demolizione, ma il Comune l’ha respinta, ritenendo l’area ricompresa nelle zone agricole omogenee “E2” ai sensi dell’art. 71 del regolamento edilizio comunale, dove sono ammessi solo fabbricati destinati a particolari servizi di interesse pubblico.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso, escludendo limiti temporali alla repressione dell’abuso e posizioni di affidamento tutelabili. Ha inoltre ritenuto non provato il nesso tra il manufatto e la ditta agricola dei richiedenti. Gli interessati hanno proposto appello con cinque motivi, dolendosi della motivazione carente, della doppia conformità, dell’asservimento di fondi non contigui, della distanza dal confine e del deficit partecipativo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Sul primo motivo osserva che per motivare un diniego di sanatoria basta richiamare le norme che impediscono la regolarizzazione: il riferimento all’art. 71 del regolamento edilizio rende comprensibile che in quell’area non era possibile edificare immobili diversi da quelli destinati a servizi di interesse pubblico. Essendo il provvedimento un atto vincolato, la non esaustività della motivazione non integra un vizio annullabile ex art. 21-octies l. n. 241/1990.
Sulla doppia conformità, la Corte rileva che la qualifica di imprenditore agricolo era stata richiesta e non conseguita; sui medesimi terreni l’attività era svolta dal dante causa. Non è dimostrato il legame tra terreni e immobile, collocato in zona urbanizzata e circondato da altri edifici, senza stretto collegamento con i fondi agricoli tale da potersi considerare residenza dell’imprenditore.
Quanto all’asservimento, è ammesso anche di fondi non adiacenti, ma occorre provare il collegamento funzionale che li riconduce al medesimo sito produttivo: prova non fornita. Sulla distanza dal confine, l’urbanizzazione di fatto — verosimilmente conseguenza di altri abusi — non fa venire meno la vigenza della prescrizione di piano fino a che il Comune non prenda atto di una irreversibile trasformazione e assegni all’area diversa destinazione urbanistica.
Il deficit partecipativo è infine irrilevante, perché in presenza di attività vincolata la violazione delle norme procedimentali non incide sul provvedimento ex art. 21-octies l. n. 241/1990. La mancata costituzione del Comune esime il Collegio dal provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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