La nota comunale che nega l’esistenza delle fermate non è impugnabile (TAR Molise n. 180 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune si limiti a constatare che le arterie stradali non sono interessate da fermate di carico e scarico passeggeri reca una mera dichiarazione ricognitiva e non una manifestazione provvedimentale innovativa. Essa non contiene alcuna inibitoria a carico dell’operatore del trasporto pubblico locale e non incide sullo stato di fatto in corso. Il ricorso proposto avverso tale nota è pertanto inammissibile per difetto di natura provvedimentale dell’atto. Resta fermo che l’affidatario di una linea di T.P.L. con fermata prevista nel centro abitato vanta un interesse protetto a essere posto dall’ente locale in condizione di adempiere all’obbligo di fermata, con la conseguenza che il Comune non può modificare lo status quo se non con una motivazione di pari consistenza.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del trasporto pubblico locale, gestisce la linea con partenza da una frazione del Comune e arrivo a Campobasso, con fermate intermedie. Nel centro abitato la salita e la discesa dell’utenza avvenivano da tempo lungo la Via Roma, in punti non più contraddistinti da segnaletica, senza contestazioni dell’ente.
In occasione di lavori che avevano imposto la chiusura temporanea della strada, la società chiese di conoscere il percorso alternativo e le relative aree di fermata. Il Comune riscontrò affermando che le arterie interessate non erano sedi di fermate di carico e scarico passeggeri. La società impugnò quella nota, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La nota impugnata, nella parte oggetto di gravame, si limita a dichiarare che le strade non sono interessate da fermate: si tratta di una pura constatazione circa la mancata istituzione delle fermate in sito, priva di contenuto provvedimentale innovativo e di inibitorie a carico della ricorrente.
A conferma, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 251/2022, resa su un ricorso di accesso della stessa società. In quella sede era emersa l’indisponibilità, agli atti dell’ente, di provvedimenti istitutivi delle fermate; l’onere di provare l’esistenza dei documenti gravava sulla ricorrente e non era stato assolto. Né la presenza di segnaletica per il parcheggio degli autobus consentiva di desumere l’esistenza di un atto istitutivo a monte, non potendosi escludere che le fermate fossero effettuate senza regolamentazione formale.
Nel presente giudizio non risultano elementi che dimostrino l’istituzione formale di fermate. La stessa istanza del 2014 della società dava atto che il Comune era sprovvisto di delimitazione e indicazioni delle fermate bus. Gli allegati documentali provano uno stato di fatto, non atti autorizzativi. La notifica dell’ordinanza sindacale di chiusura al traffico era dovuta alla società per il solo fatto di dover percorrere quella via, a prescindere dalle fermate: da qui l’inconsistenza del vizio di contraddittorietà. Le censure, fondate sull’erroneo presupposto di una posizione autorizzata e non soltanto de facto, risultano recessive, non essendovi alcun atto di ritiro di precedenti autorizzazioni.
In funzione di corretto indirizzo, il Collegio aggiunge che la ricorrente vanta comunque un interesse protetto a essere messa in condizione di adempiere all’obbligo di fermata, dettato nell’interesse della comunità. Nelle more del procedimento avviato nel 2022 e poi non coltivato, l’ente non potrebbe modificare lo status quo senza una motivazione di consistenza pari al grado di consolidamento dell’assetto seguito, tanto più che l’istruttoria tecnica aveva riconosciuto la necessità di soli modesti adeguamenti del punto adoperato.
È dichiarata infine inammissibile anche la domanda, contenuta negli ultimi scritti, di compulsare l’ente a concludere il procedimento: estranea al ricorso introduttivo, di natura solo annullatoria, e non notificata a controparte. Il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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