Ordine di ripristino per abuso su bene vincolato e responsabile dell’abuso (TAR Sicilia n. 1569 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di restituzione in pristino previsto dall’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per le opere eseguite su immobili vincolati si indirizza al responsabile dell’abuso e non al proprietario dell’area, sicché è legittimo il provvedimento notificato al soggetto che ha materialmente eseguito le opere. Trattandosi di atto vincolato, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non residuando margini di partecipazione procedimentale né di comparazione con l’interesse pubblico. In materia di abusi edilizi grava sul privato che deduca una diversa epoca di realizzazione il relativo onere della prova. L’Amministrazione non è tenuta a indicare gli specifici lavori necessari al reintegro, dovendo la parte ricondurre i luoghi alla condizione anteriore.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Soprintendenza competente le aveva ordinato il ripristino dell’originario stato dei luoghi nell’ambito di un progetto per la copertura stagionale di campi da padel e tennis presso una struttura sportiva di pertinenza di un complesso scolastico-assistenziale. L’atto contestava la mancanza di autorizzazione, in relazione al vincolo archeologico legato alle sottostanti catacombe, degli scavi eseguiti per l’allaccio idrico e fognario, oltre ad altri abusi rilevati.

La società deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’erronea individuazione del destinatario dell’ordine, atteso che il progetto era stato presentato da altro soggetto e la ricorrente agiva quale conduttrice, la preesistenza degli impianti e la qualificazione dell’area come impianto sportivo, con conseguente legittimità della destinazione dei locali contestati. Lamentava, infine, il difetto di motivazione in ordine ai lavori di reintegro. L’Amministrazione si costituiva con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che per le opere eseguite su immobili vincolati impone all’amministrazione di ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio. Su questa base il Tribunale rigetta il motivo sull’individuazione del destinatario: la norma non richiama il proprietario, ma il responsabile dell’abuso, e dunque è legittimo che l’ordine sia rivolto all’associazione ricorrente.

Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR afferma che in materia di abusi edilizi gli atti sono vincolati e non richiedono la preliminare comunicazione di avvio. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. VI, n. 7968 del 2024, secondo cui i provvedimenti repressivi sono tipizzati e il loro presupposto è il mero accertamento tecnico sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere, senza spazio per momenti partecipativi né per una specifica valutazione dell’interesse pubblico.

Sul piano probatorio, il Collegio ribadisce che grava sul privato l’onere di dimostrare la preesistenza delle opere rispetto alla data di imposizione del vincolo. La documentazione prodotta attestava la sussistenza delle condutture da tempo, ma non la loro anteriorità al vincolo. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. VI, n. 9612 del 2023, secondo l’ordinario criterio dell’art. 2697 cod. civ.

Irrilevante è poi la collocazione delle tubazioni sull’esistente massetto e non sottotraccia, perché anche tale intervento richiedeva apposita autorizzazione. Il provvedimento del 10 luglio 2024 aveva infatti condizionato l’assenso al fatto che nessuna opera, anche non dichiarata, intaccasse il banco roccioso con scavi o sbancamenti. Quanto ai locali, la nota del 18 dicembre 1959 ne imponeva la destinazione a deposito attrezzi, con inibizione dello scarico entro terra di condutture.

Infine, il Tribunale esclude il dedotto difetto di motivazione: in caso di ordine di ripristino l’Amministrazione non deve indicare gli specifici lavori, dovendo la parte semplicemente ricondurre lo stato dei luoghi alla condizione anteriore. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura meramente formale dell’atto di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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