Termine ordinatorio violato e responsabilità della P.A. per ritardo colpevole (Cons. Stato n. 5893 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di conclusione del procedimento amministrativo, se vale ad escludere l’illegittimità del provvedimento adottato oltre la scadenza, non vale ad escludere la responsabilità della P.A. per il ritardo colpevole. Sussiste il danno ingiusto quando il bene della vita sarebbe spettato al richiedente ove l’amministrazione avesse provveduto tempestivamente, prima del termine finale imposto dalla normativa unionale e nazionale. Il nesso di causalità e l’elemento soggettivo della colpa si desumono dall’inerzia ingiustificata dell’amministrazione, non invocabile l’errore scusabile fondato sull’incertezza circa la perentorietà del termine finale, chiaramente stabilito dalle fonti applicabili. Il danno, quando coincide con l’importo dell’indennizzo non erogato, è in re ipsa e non richiede ulteriore prova, ma il risarcimento va diminuito ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. per il concorso colposo del creditore.

Il Fatto

L’imprenditore agricolo appellante opera nella coltivazione di carciofi e asparagi nel Comune di Nuraminis e ha subito un calo produttivo nel periodo maggio-novembre 2018 per eccezionali avversità atmosferiche. La Regione ha attivato gli interventi di ristoro, compatibili con il regolamento (UE) n. 702/2014 e il d.lgs. n. 102/2004, che impongono l’erogazione degli aiuti entro quattro anni dall’evento, quindi entro il 30 novembre 2022.

L’agenzia regionale ha approvato il bando; il ricorrente ha presentato domanda il 31 gennaio 2022, poi dichiarata non liquidabile con provvedimenti del 2023 perché il termine quadriennale era ormai decorso. Il TAR Sardegna, con sentenza n. 56 del 30 gennaio 2025, ha respinto l’azione di annullamento e accolto quella risarcitoria, liquidando 10.000,00 euro. Il ricorrente ha appellato la parte relativa al quantum; l’agenzia ha proposto appello incidentale per l’integrale rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato premette che il thema decidendum dell’appello principale riguarda solo la domanda risarcitoria, non essendo stati impugnati il rigetto dell’annullamento né la qualifica ordinatoria dei termini procedimentali. Valuta quindi prioritariamente l’appello incidentale, poiché il suo accoglimento renderebbe improcedibile quello principale.

L’appello incidentale è infondato. Il Collegio distingue il profilo della legittimità dell’atto da quello della responsabilità: il carattere ordinatorio del termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 esclude l’illegittimità del provvedimento tardivo, ma non esclude la responsabilità per la tempistica procedimentale, soprattutto quando il danno si è formato proprio per il ritardo.

Gli elementi dell’illecito aquiliano sussistono. Il bene della vita, pari all’indennizzo di 111.518,72 euro, sarebbe spettato al richiedente se l’amministrazione avesse provveduto entro il 30 novembre 2022: di qui il danno ingiusto e il nesso di causalità con l’inerzia colpevole. La colpa esclude l’errore scusabile, non potendo questo fondarsi sull’incertezza circa la perentorietà di un termine finale chiaramente previsto dalle fonti europee e nazionali.

Il ritardo si articola in due periodi: dal 31 gennaio 2022 al 4 maggio 2022, oltre tre mesi per un preavviso di rigetto che non richiedeva istruttoria complessa; e dal 12 ottobre 2022, data di accoglimento del ricorso gerarchico, al 30 novembre 2022, con riapertura dell’istruttoria comunicata solo il 2 dicembre 2022, quando il termine era già scaduto. Complessivamente circa cinque mesi di inerzia colpevole.

Quanto all’appello principale, il Collegio ritiene esigua la somma liquidata dal primo giudice. Il danno è in re ipsa, coincidendo con l’importo dell’indennizzo non erogato, senza necessità di ulteriore prova. Tuttavia opera l’art. 1227, primo comma, cod. civ.: il creditore non ha prodotto in sede istruttoria gli stessi chiarimenti esaustivi poi offerti nel ricorso gerarchico e non ha attivato per tempo gli strumenti di tutela contro il silenzio. La somma è quindi rideterminata equitativamente in 30.000,00 euro, oltre interessi legali. Le spese di appello, liquidate in 2.000,00 euro, sono poste a carico dell’agenzia soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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