Vincolo culturale su immobile pubblico annullato per incompetenza del Segretario regionale (TAR Lombardia n. 1583 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale di un immobile, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d), e 13 del D. Lgs. n. 42 del 2004, spetta alla Commissione regionale per il patrimonio culturale in composizione collegiale, cui l’art. 39, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 171 del 2014 attribuisce il compito di dichiarare l’interesse culturale delle cose su proposta delle competenti Soprintendenze. È pertanto affetto da incompetenza il decreto con cui il Segretario regionale adotti in via esclusiva il provvedimento di vincolo, non assumendo rilievo la circostanza che egli abbia formalmente recepito una deliberazione della Commissione. Il vizio di incompetenza, ove assorbente, esonera il giudice dallo scrutinio delle ulteriori censure, nel rispetto delle garanzie riservate all’Amministrazione quanto ai poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. La domanda risarcitoria è respinta in difetto di dimostrazione degli elementi costitutivi.
Il Fatto
Il Comune di Opera, proprietario di un edificio risalente alla prima metà degli anni ’70 adibito a scuola dell’infanzia, aveva avviato dal 2016 le procedure per la riqualificazione dell’immobile mediante ristrutturazione e ampliamento, nell’ambito di una finanza di progetto. Su sollecitazione di un progettista e di un erede di un altro progettista, il Ministero ha dapprima dichiarato l’immobile di importante carattere artistico ai fini della tutela del diritto d’autore. La Soprintendenza ha poi avviato il procedimento di imposizione del vincolo culturale ex art. 10, comma 3, lett. d), del D. Lgs. n. 42 del 2004, con applicazione delle misure di salvaguardia e sospensione dei lavori già avviati.
La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, nella seduta del 2 maggio 2019, ha deliberato favorevolmente alla dichiarazione di interesse culturale, chiedendo l’integrazione della relazione storico-artistica. Dopo tale incombente, il Segretario Regionale ha apposto il vincolo con decreto del 3 luglio 2019. Il Comune ha impugnato l’atto deducendo, in primo luogo, incompetenza e violazione dell’art. 39, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 171 del 2014, oltre a ulteriori vizi e alla domanda risarcitoria. La sospensiva è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondata l’eccezione dell’Avvocatura erariale di inammissibilità delle argomentazioni attoree, perché la difesa comunale si è limitata a ulteriormente argomentare la censura di incompetenza originariamente proposta, senza mutarne il tenore formale e sostanziale.
Nel merito, il TAR rileva che l’art. 39, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 171 del 2014, applicabile ratione temporis, affidava alla Commissione regionale in composizione collegiale il compito di dichiarare l’interesse culturale delle cose su proposta delle competenti Soprintendenze. Il decreto del 3 luglio 2019 risulta adottato dal solo Segretario Regionale, in violazione di tale riparto.
Non persuade la tesi secondo cui il Segretario, nella qualità di Presidente, si sarebbe limitato ad adottare formalmente i provvedimenti deliberati dalla Commissione. Dal tenore del decreto si ricava che l’atto è imputabile esclusivamente al Segretario, mentre la deliberazione del 2 maggio 2019 figura tra i soli presupposti. A conferma, dopo la richiesta di integrazione della relazione storico-artistica, nessuna ulteriore riunione della Commissione si è svolta.
Il carattere assorbente del vizio di incompetenza esonera dallo scrutinio dell’ulteriore censura, in ragione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. in ordine alle garanzie da riservare all’Amministrazione sui poteri non ancora esercitati, come affermato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 e, da ultimo, da Cons. Stato, VI, n. 1239 del 2024 e VII, n. 9722 del 2023.
Il ricorso è quindi accolto con annullamento del decreto di vincolo. La domanda risarcitoria è respinta per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore del Comune ricorrente.
Nota della Redazione
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