Impianto sportivo comunale in concessione: giurisdizione esclusiva e risoluzione per inadempimento (TAR Calabria n. 1234 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla gestione di impianti sportivi comunali, appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente e destinati al soddisfacimento di interessi collettivi, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando il rapporto sia formalmente qualificato come comodato, dovendosi aver riguardo alla sua natura concessoria. La cognizione comprende le questioni sulla vigilanza e controllo nei confronti del gestore e sulla risoluzione del rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico non sono predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c. e non necessitano di specifica approvazione, neppure se vessatorie. La clausola risolutiva espressa non integra una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni. La gratuità della concessione non esime il concessionario dagli obblighi manutentivi e dal divieto di sospendere il servizio pubblico.

Il Fatto

Con deliberazione della Giunta Comunale di Fuscaldo, l’amministrazione affidava a terzi la gestione del centro sportivo polifunzionale di proprietà comunale mediante contratto qualificato come comodato d’uso gratuito. All’esito di procedura a evidenza pubblica, la gestione era attribuita a un’associazione sportiva dilettantistica per la durata di quindici anni; il contratto era formalizzato nel 2013 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Dopo alcune contestazioni relative alla manutenzione e alla fruizione dell’impianto, il Comune adottava una determinazione con cui dichiarava la risoluzione anticipata del rapporto per inadempimenti imputati al gestore, richiamando gli articoli del contratto di servizio. L’associazione impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede, l’insussistenza dei presupposti e la vessatorietà delle clausole contrattuali, chiedendone l’annullamento insieme alla richiesta di consegna delle chiavi e allo sgombero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. Il rapporto, pur denominato comodato, ha natura concessoria: gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c. ed essendo destinati alla collettività, la loro attribuzione a privati integra la figura della concessione-contratto (Cons. Stato n. 4007 del 2022; Cons. Stato n. 6638 del 2020). Ne deriva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di vigilanza e controllo sul gestore ex art. 133 c.p.a. (Cons. Stato n. 11000 del 2022).

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il Comune aveva più volte contestato il mancato rispetto degli obblighi contrattuali; non è contestato che l’associazione abbia chiuso al pubblico i campi dichiarandoli inutilizzabili e che non abbia adempiuto all’obbligo di rendicontazione previsto dall’art. 22 del contratto di servizio. La giustificazione fondata sul degrado dell’impianto non è accoglibile: ai sensi dell’art. 20, la mancata esecuzione degli interventi straordinari non impedisce al gestore di effettuarli, salvo rimborso; l’art. 7 vieta la sospensione del servizio pubblico se non per forza maggiore; gran parte delle problematiche attiene a manutenzione ordinaria a carico del concessionario ex art. 19. Lo stato di degrado era noto sin dall’origine e la gratuità della concessione comporta un accresciuto livello di diligenza gestionale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene non configurabile la vessatorietà. Il contratto è stato concluso per atto pubblico, ricevuto dal Segretario Comunale, e in ragione della forma pubblica le clausole non necessitano di doppia sottoscrizione (Cass. n. 18917 del 2004; Cass. n. 15237 del 2017). L’art. 32 contiene una clausola risolutiva espressa che non integra una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni (Cass. n. 11280 del 2020). L’art. 36 non rientra nelle ipotesi tassative dell’art. 1341, comma 2, c.c..

Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con superamento dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, e le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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