Sopravvenuto parere dell’ente gestore e improcedibilità dell’appello contra silentium (Cons. Stato n. 7446 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione del provvedimento espresso nel corso del giudizio promosso contra silentium ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve persistere dalla proposizione del ricorso fino alla decisione ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo. La sopravvenienza deve essere situazione di fatto o di diritto del tutto nuova, idonea a rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. richiede una dichiarazione di interesse resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.; se non reiterata in appello, si intende rinunciata.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di una tenuta con castello seicentesco e di una vasta area boschiva limitrofa, ha chiesto nel dicembre 2021 all’Ufficio della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e al competente ufficio comunale l’autorizzazione all’abbattimento di due piante d’alto fusto morte o malate e al risanamento fitosanitario della pineta, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni da inerzia.

In assenza di riscontri ha agito dinanzi al TAR Lazio per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere, proponendo anche domanda risarcitoria e, con motivi aggiunti, domanda di declaratoria del silenzio significativo. Il TAR, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda avverso il silenzio e respinto quella risarcitoria, ordinando all’ente locale e alla Commissione di riserva di provvedere nel termine di trenta giorni. La parte soccombente ha proposto appello, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che nelle more del giudizio di appello il Ministero competente ha prodotto una nota con cui dà atto del parere positivo espresso dalla Commissione della riserva sull’intervento proposto, corredato di prescrizioni vincolanti in materia di garanzia fideiussoria, progettazione, esecuzione a lotti e reimpianto delle essenze preesistenti.

Su questa base il Consiglio di Stato richiama l’art. 35 cod. proc. amm., che dichiara il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. L’interesse a ricorrere è condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della decisione, ed è rilevabile d’ufficio in qualunque stato del processo.

Il Collegio precisa che la declaratoria presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Nel caso concreto il parere positivo costituisce proprio tale sopravvenienza, privando di ogni residua utilità il giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento: la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’adozione del provvedimento intervenuto nel corso del giudizio contra silentium determina l’improcedibilità del ricorso.

Il Consiglio di Stato affronta poi il profilo risarcitorio. La manifestazione di interesse a fini risarcitori formulata in primo grado ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non è stata reiterata nel giudizio di appello, di talché deve intendersi rinunciata. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, il Collegio ricorda che per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto occorre dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.

L’appello è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese del grado in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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