Ordine di rimessione in pristino estraneo ai poteri della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 1077 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria disciplinati dai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come riproposti dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004. L’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e di demolizione può essere emesso solo dal Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio. È pertanto illegittimo per incompetenza il provvedimento della Soprintendenza che, nel negare la compatibilità paesaggistica, imponga la rimessione in pristino. Resta ferma la non condonabilità delle opere realizzate in area vincolata che abbiano comportato aumento di volumetria, non riconducibili alle tipologie di minore rilevanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 23 novembre 2021 un’istanza di condono relativa all’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione e alla realizzazione di due locali pertinenziali in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Con provvedimento del 5 febbraio 2024 la Soprintendenza ha rigettato l’istanza e ha ordinato al ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a proprie spese, entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 167, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente ha impugnato il diniego, unitamente alla circolare regionale n. 2 del 30 dicembre 2022 richiamata nelle premesse, deducendo la formazione del silenzio assenso, la violazione del preavviso di rigetto e l’incompetenza della Soprintendenza a emettere l’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione sulla sanabilità delle opere eseguite in assenza di titolo in ambiti vincolati. Richiama la sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui l’art. 24 della l.r. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, con i relativi limiti, tra cui la lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19, e in via conseguenziale degli artt. 1, comma 2, e 2 della stessa legge. Da tali premesse deriva che le previsioni statali sulla determinazione massima dei fenomeni condonabili assurgono a norme di grande riforma economico-sociale.
Su queste basi la tesi della condonabilità non è accoglibile: le opere hanno comportato un aumento di volumetria, ponendosi al di fuori delle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. È quindi irrilevante la data di realizzazione. Né rileva il silenzio assenso, escluso quando l’istanza di condono difetta dei requisiti sostanziali per il suo accoglimento.
Il ricorso è invece fondato sul diverso profilo dell’ordine di ripristino. Nel solco della giurisprudenza della Sezione, l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi; solo il Comune può emettere l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione. Il provvedimento è pertanto annullato in parte qua, con rigetto nel resto e compensazione delle spese per parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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