Ottemperanza alla Carta docente: spese di lite escluse dall’esecuzione (TAR Campania n. 5739 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato secondo il dispositivo del titolo azionato, ma delimita il comando in base alle parti processuali effettivamente presenti. La condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza azionata non è eseguibile su ricorso del solo assistito quando il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione della parte, non abbia proposto l’ottemperanza. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando è documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. Il Commissario ad acta è nominato sin d’ora per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con compenso posto a carico dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per le annualità 2018/2019 fino al 2023/2024. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di un buono elettronico di 500,00 euro per ciascuna annualità e al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Non essendo intervenuto alcun adempimento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La documentazione versata in atti dimostra la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: da un lato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria; dall’altro l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR ordina pertanto all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Il comando incontra però un limite oggettivo: è esclusa la parte riferita alle spese di lite.
La ragione è processuale. Il ricorso per ottemperanza non è stato proposto anche dal difensore antistatario, che pure è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e Cass. civ. Sez. III n. 21070 dell’1.10.2009. Ne deriva che l’esecuzione del capo sulle spese non può essere disposta in assenza del soggetto cui la relativa attribuzione è riferita.
Quanto alla fase sostitutiva, il TAR designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Questi, decorso infruttuosamente il termine assegnato e entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza.
Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate nel dispositivo in 500,00 euro complessivi, comprensivi di ogni onere e spesa, esigibili dal Commissario all’esito dell’incarico sulla base di adeguata documentazione. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta; restano esclusi i costi di registrazione del titolo azionato, dovuti con computo a parte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.