Ottemperanza per mancata esecuzione del giudicato sul beneficio della carta docente (TAR Campania n. 4718 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione a riconoscere un beneficio economico è ammissibile quando la sentenza non sia stata impugnata e il termine per l’esecuzione sia inutilmente decorso. L’ordine di ottemperanza è rivolto all’Amministrazione, con contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale successivo ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata. Rilevato il persistente inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione e l’assegnazione di un termine per provvedere, con nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ravvisando la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, come già affermato da C.G.A.R.S. n. 138/2015 e da TAR Campania, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
La parcella del commissario dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. È stato inoltre precisato che il deposito di atti e documenti da parte del commissario deve avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT.
Le spese di lite sono state liquidate secondo il principio di soccombenza, nella misura di € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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