Ottemperanza e Carta docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Marche n. 183 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando, dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della sua proposizione, sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, senza che l’amministrazione abbia adempiuto. Accertato l’inadempimento e la perdurante inerzia della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato entro un termine congruo e nomina, per il caso di inutile decorso, il commissario ad acta. La circostanza che il creditore abbia sollecitato l’adempimento prima del ricorso non esime l’amministrazione dall’obbligo di dare esecuzione al titolo. L’inottemperanza accertata giustifica la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di causa, distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Ancona n. 95/2023, pubblicata il 23 marzo 2023 e munita di formula esecutiva, il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore del ricorrente il diritto a usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Il titolo è stato notificato in forma esecutiva al Ministero il 5 maggio 2023 e su di esso si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 luglio 2023. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del dictum e ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito eccependo l’assenza di diffida ad adempiere e la non corretta esecuzione della procedura di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza in forma esecutiva e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia dato prova di aver adempiuto. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito per la parte di interesse del ricorrente. Le argomentazioni della pubblica amministrazione non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge e documentata la richiesta di adempimento inoltrata il 13 giugno 2023.
Ne consegue la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il termine assegnato è funzionale a consentire all’ente di adottare gli atti di gestione necessari all’assolvimento del debito.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile spirar del termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando anche variazioni di bilancio e ogni altro atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, l’inottemperanza non era controversa al momento della presentazione del ricorso: l’amministrazione è stata pertanto condannata alla rifusione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il ricorso è stato accolto con declaratoria di inottemperanza, nomina del commissario e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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