Esecuzione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. mediante giudizio di ottemperanza (TAR Marche n. 182 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione, adottata ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ., acquisisce efficacia esecutiva e, se non appellata nel termine, produce gli effetti dell’art. 2909 cod. civ. ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ.. Essa va annoverata tra le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, rispetto ai quali è esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, in forza dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile quando il titolo non sia stato appellato e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione integrale e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il comune ricorrente chiede l’esecuzione dell’ordinanza resa dal Tribunale di Ancona all’esito di un procedimento instaurato con il rito sommario, con la quale l’amministrazione statale è stata condannata al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi, spese giudiziali, accessori e rimborso dell’imposta di registro.

Deduce che la notifica della copia conforme è stata effettuata e che il titolo non è stato appellato, con conseguente formazione del giudicato. L’amministrazione non ha adempiuto. Il ricorrente chiede quindi l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario e la condanna alle spese. L’amministrazione si costituisce con memoria di stile. Alla camera di consiglio il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa. Sul piano sostanziale richiama l’orientamento secondo cui il rito dell’ottemperanza è utilizzabile anche per l’esecuzione delle ordinanze conclusive del rito sommario, citando TAR Lazio Roma n. 8283 del 15.05.2023 e la giurisprudenza ivi richiamata. Il passaggio è argomentato sul piano sistematico: l’art. 702-ter, sesto comma, cod. proc. civ. attribuisce efficacia esecutiva al provvedimento e l’art. 702-quater cod. proc. civ. gli riconosce, in mancanza di appello, gli effetti del giudicato.

Da qui la qualificazione del titolo come provvedimento equiparato alla sentenza del giudice ordinario, con conferma della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio accerta che l’ordinanza non risulta appellata e che tale circostanza non è contestata dall’amministrazione, costituita con memoria di stile.

Quanto ai presupposti procedurali, è espletato l’adempimento dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, atteso che il titolo è stato notificato in copia conforme, in ragione della nuova formulazione dell’art. 475 cod. proc. civ.. Dagli atti emerge l’inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto fondato.

Ne consegue l’ordine di piena ed integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un dirigente individuato dal segretario generale dell’amministrazione, con facoltà di delega, su istanza di parte ed entro i successivi sessanta giorni. Sono riconosciute anche le spese di registrazione del titolo, ricomprese nella liquidazione omnicomprensiva, e le spese di lite secondo soccombenza. Il dispositivo nomina sin d’ora il Commissario ad acta e riconosce quanto dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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