Ottemperanza alla Carta del docente (TAR Lombardia n. 1248 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale, passato in giudicato, non sia stato eseguito dall’amministrazione entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La mancanza di disponibilità di bilancio non è motivo idoneo a giustificare il ritardo, perché l’amministrazione deve ricorrere al pagamento in conto sospeso. Quando il commissario è un dipendente pubblico interno alla struttura debitrice, non si liquida alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, una sentenza che gli riconosceva il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta.
La sentenza è stata notificata al Ministero il 21 novembre 2023. A fronte della notifica non è seguita alcuna condotta adempitiva. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in subordine, la nomination di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto del giudizio: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria con certificazione del 9 luglio 2025. La domanda è quindi ammissibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
Il punto centrale riguarda il termine per l’esecuzione. Il TAR rileva che è ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: la sentenza è stata notificata il 21 novembre 2023 e il ricorso è stato notificato il 5 agosto 2025. Il Collegio richiama anche la riforma processuale di cui al d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato l’apposizione della formula esecutiva, richiedendo solo la copia conforme all’originale.
Accertato l’inadempimento non contestato dal Ministero, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza e, in caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega.
Quanto alle modalità esecutive, il TAR richiama l’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996: in assenza di disponibilità finanziarie, il pagamento avviene mediante ordine di pagamento in conto sospeso. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore.
Infine, poiché il commissario è un dipendente già inserito nella struttura debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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