Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 289 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando la Pubblica Amministrazione deve conformarsi al giudicato per il caso deciso. La notificazione della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 136/2023, pubblicata il 22-8-2023, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di un totale di € 1.500,00.

La ricorrente ha esposto di aver notificato la sentenza in data 24-10-2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e che la pronuncia è passata in giudicato. Ha lamentato l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e, non essendo stata spontaneamente eseguita la sentenza quanto al capo condannatorio relativo al rilascio della Carta elettronica, ha chiesto l’attivazione di quest’ultima con l’accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.

È stato inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Il passaggio in giudicato della sentenza è stato comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla ricorrente.

Costituendo circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione della pronuncia, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento in essa dell’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.

È stato nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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