Il preavviso di diniego non è autonomamente impugnabile (TAR Lazio n. 10133 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha natura di atto endoprocedimentale, la cui funzione è instaurare un contraddittorio necessario tra amministrazione e cittadino. Esso non è immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e, pertanto, non è autonomamente né immediatamente impugnabile. L’impugnativa di un mero preavviso di rigetto è inammissibile, in quanto l’atto è inidoneo ad esprimere una volizione definitiva dell’amministrazione. Il preavviso di diniego può ritenersi autonomamente impugnabile solo quando ad esso non segua, in tempi ragionevoli, l’emanazione di un provvedimento formale sull’istanza e sia ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, collocato in congedo per limiti di età, impugnava il preavviso di diniego con cui l’Amministrazione aveva negato la monetizzazione di giorni di licenza ordinaria non fruiti. Il ricorrente deduceva vizi di eccesso di potere e violazione normativa, ritenendo impossibile fruire delle licenze in quanto già assente dal servizio per malattia derivante da infortunio. La Guardia di Finanza eccepiva l’inammissibilità del ricorso per impugnazione di atto endoprocedimentale privo di lesività, oltre a sollevare eccezioni di rito e di merito.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha scrutinato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendola fondata. L’atto impugnato si configurava espressamente come comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, con concessione del termine per presentare osservazioni, facoltà di cui il ricorrente non si era avvalso. Tale natura endoprocedimentale, richiamando la giurisprudenza costante, esclude l’immediata impugnabilità dell’atto.
Il Collegio ha precisato che non ricorrevano nel caso di specie gli estremi, di elaborazione giurisprudenziale, per ritenere il preavviso autonomamente impugnabile. L’Amministrazione aveva infatti puntualmente emanato il definitivo provvedimento di diniego in data successiva, che tuttavia era stato impugnato con ricorso autonomo anziché con motivi aggiunti, determinando una parcellizzazione di domande giudiziali aventi ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esprimersi nel merito della pretesa, il cui esame è rimesso all’impugnativa avverso il diniego definitivo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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