Automatismo ostativo per il piccolo spaccio nel permesso di soggiorno (TAR Campania n. 1074 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di emersione dal lavoro irregolare fondato in modo automatico sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è illegittimo per difetto istruttorio e motivazionale. L’amministrazione è tenuta a valutare in concreto l’attuale pericolosità sociale dello straniero in base alla tipologia del reato, alla sua collocazione temporale, all’intervenuta riabilitazione, all’inserimento socio-lavorativo e ai legami familiari sul territorio nazionale. La presunzione assoluta di pericolosità connessa a tale titolo di reato contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche in relazione all’art. 8 CEDU. L’inerzia dell’amministrazione rispetto al riesame già disposto in sede cautelare giustifica l’accoglimento della domanda di misure attuative.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il Questore ha rigettato l’istanza fondandosi sulla sola esistenza di una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Lo straniero ha impugnato il decreto davanti al TAR, lamentando l’applicazione automatica della causa ostativa e valorizzando la risalenza nel tempo della condanna e l’avvenuta riabilitazione. L’amministrazione non ha dato seguito ai plurimi inviti al riesame disposti in via cautelare, così inducendo il ricorrente a domandare misure attuative ex art. 59 c.p.a., compresa l’eventuale nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la condanna riguarda un fatto risalente, con applicazione della pena su richiesta delle parti e riconoscimento dell’attenuante speciale del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, prima della riforma che ha reso autonoma tale fattispecie.

Il TAR supera l’obiezione della difesa erariale fondata sul comma 4 dell’art. 2 c.p.: anche a voler ritenere operante la preclusione per la sentenza già irrevocabile, i principi di proporzionalità e ragionevolezza avrebbero comunque imposto all’amministrazione una ponderazione concreta degli interessi in gioco e una compiuta verifica della reale pericolosità sociale del richiedente.

Il provvedimento impugnato presenta quindi un difetto istruttorio e motivazionale, non essendo stata valutata la condizione di comprovata pericolosità, la natura ostativa del reato, la rilevanza della riabilitazione, l’inserimento socio-lavorativo e i legami familiari dello straniero.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento tra la discrezionalità del legislatore in materia di immigrazione e la tutela dei diritti fondamentali, nonché sull’illegittimità delle presunzioni assolute arbitrarie o irrazionali. Viene valorizzata la pronuncia che ha escluso il reato di piccolo spaccio dal novero dei reati inerenti agli stupefacenti che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione, atteso che per tale illecito opera l’arresto in flagranza facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. e non quello obbligatorio.

Alla luce di tali principi, il ricorso è accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente valutandone in concreto la pericolosità, con adeguata motivazione. Le spese sono compensate; il Collegio conferma l’ammissione al gratuito patrocinio e liquida al difensore la somma di € 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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