Piste da sci: con pericoli atipici il gestore deve rimuoverli o chiudere, senza attendere l’accertamento (Cass. civ. Sez. II n. 4134 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo – in base alla l. n. 263 del 2003, applicabile ratione temporis – il gestore dell’area sciabile attrezzata, in presenza di pericoli atipici sulla pista, senza che sia necessario il loro previo accertamento da parte della pubblica autorità preposta, ha l’obbligo di rimuoverli oppure di chiudere la pista, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 7 della medesima legge. (Rv. 677448-01)

Il Fatto

La società che gestisce gli impianti sciistici di un comprensorio toscano aveva proposto distinte opposizioni contro quattro ordinanze-ingiunzioni emesse dal Comune di Abbadia San Salvatore per plurime violazioni dell’art. 7, comma 2, della legge n. 363 del 2003, accertate in quattro diverse giornate del marzo 2016. Il Tribunale di Siena, riuniti i giudizi, aveva rigettato le opposizioni: erano state rilevate ragioni di pericolo sulla pista e la gestrice non aveva ottemperato all’obbligo di rimuoverle o di chiudere la pista per la messa in sicurezza.

La Corte d’appello di Firenze aveva respinto il gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo sosteneva che la chiusura della pista fosse un obbligo residuale, imposto solo quando il pericolo non può essere rimosso o neutralizzato con protezioni e segnalazioni ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, e che il gestore avesse diritto, prima della chiusura, di provvedere alla rimozione o alla segnalazione dei pericoli accertati. Con il secondo invocava l’art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2021 quale lex mitior da applicare retroattivamente, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019, oltre alla violazione del principio di tassatività. Il Comune ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero aveva concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge entrambi i motivi. La tesi della ricorrente presuppone che, accertati i pericoli atipici, l’autorità debba limitarsi a segnalarli e che solo un successivo accertamento della mancata adozione delle misure consenta di sanzionare. La tesi non è sostenibile. L’art. 7, comma 1, della legge n. 363 del 2003 impone ai gestori la manutenzione delle piste e i requisiti di sicurezza; il comma 2 dispone che, in presenza di pericoli atipici, essi devono essere rimossi oppure la pista deve essere chiusa; il comma 4 ribadisce l’obbligo di chiusura in caso di pericolo o non agibilità. La norma non prevede affatto che l’obbligo scatti solo dopo l’accertamento della pubblica autorità, e ciò è coerente con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli sciatori.

Quanto alla lex mitior, la Corte ricorda che la retroattività della norma più favorevole è principio proprio della sanzione penale, che la Corte costituzionale (sent. n. 63/2019) ha esteso solo alle sanzioni amministrative con caratteristiche sostanzialmente punitive (Cass. n. 13182/2025; Cass. n. 20949/2024). La sanzione in esame non ha finalità afflittiva ma natura esclusivamente amministrativa e preventiva. In ogni caso l’art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2021 non è innovativo: si limita a precisare che l’obbligo di rimozione comprende la neutralizzazione mediante segnalazione o dispositivi di protezione e, al quarto comma, conferma che in caso di omessa rimozione o neutralizzazione del pericolo atipico il gestore deve chiudere la pista, con la medesima sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Non coglie nel segno neppure la censura di violazione del principio di tassatività, sostenuta anche dal Pubblico Ministero. La sanzione amministrativa è soggetta a tassatività e determinatezza (Cons. Stato n. 4302/2025), ma il paradigma è rispettato: la condotta richiesta è sufficientemente determinata e il pericolo deve essere oggettivo, dipendente dallo stato del fondo, o atipico, nozione definita dalla giurisprudenza come ostacolo difficilmente visibile e non facilmente evitabile anche da uno sciatore diligente (Cass. n. 16223/2022). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.700 euro oltre accessori, e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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