Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2440 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è fondato quando risultano integrati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e designa sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il compenso del commissario e le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Benevento, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero ad accreditare la somma dovuta. La sentenza, pubblicata il 29.10.2024, è passata in giudicato senza che l’amministrazione vi desse esecuzione.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese della fase.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione versata in atti ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da apposita certificazione di cancelleria.
È risultato altresì integrato il secondo presupposto, costituito dall’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile, senza allegare alcuna attività esecutiva.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha designato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro un ulteriore termine di sessanta giorni e a spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con liquidazione nel dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; è stato altresì determinato il compenso spettante al commissario per l’eventuale espletamento dell’incarico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.