Ottemperanza al giudicato ed esclusione della penalità di mora per iniquità (TAR Sicilia n. 2034 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, accertata la ritualità della procedura e la perdurante inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine congruo e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. non è dovuta quando, valutato il tempo trascorso dalla notificazione del titolo e il suo passaggio in giudicato, nonché le specifiche difficoltà dell’adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, la sua applicazione risulta manifestamente iniqua. Le spese di precetto non sono rimborsabili quando l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex art. 112 cod. proc. amm. per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 396/2024 del 23.10.2024, emesso dal Tribunale di Ragusa, Settore Lavoro e Previdenza. Con quel titolo è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento di 7.913,95 euro, oltre accessori. L’ente non ha adempiuto.
Il ricorrente chiede quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, con vittoria di spese distratte in favore del difensore antistatario. L’amministrazione intimata non si costituisce. Con ordinanza istruttoria il Collegio richiede una relazione, che il Consorzio non deposita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La procedura di ottemperanza è ritualmente incardinata: il titolo esecutivo è stato notificato e il decreto ingiuntivo è divenuto esecutorio. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato.
Il decreto ingiuntivo risulta tuttora non ottemperato. Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza, sicché persiste in capo all’ente l’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo, detratte le somme eventualmente già versate dopo l’emissione del decreto o la proposizione del ricorso.
Il Collegio fissa in novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione il termine per il pagamento. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà in via sostitutiva, su istanza di parte, un commissario ad acta nell’ulteriore termine di novanta giorni. Non sono dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Tribunale respinge invece la domanda di penalità di mora. Il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, le specifiche difficoltà dell’adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica rendono l’applicazione della misura manifestamente iniqua. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 850,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentarsi, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.