Ottemperanza e interpretazione del giudicato tra dispositivo e motivazione (Cons. Stato n. 4094 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza resa da un plesso giurisdizionale diverso da quello amministrativo, il giudice amministrativo non può integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso, ma deve attenersi a un criterio di stretta continenza. Resta ferma la necessità di interpretare la sentenza ai fini della sua corretta esecuzione, non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando questo con la motivazione nella parte in cui riveli l’effettiva volontà del giudice. Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, con la conseguenza che la sua interpretazione segue i criteri dell’esegesi delle norme e non quelli degli atti e dei negozi giuridici. Ove sussista contrasto tra motivazione e dispositivo, non eliminabile con la correzione dell’errore materiale, e la sentenza non sia stata impugnata, nell’interpretazione del giudicato deve attribuirsi prevalenza alla formulazione inequivocabile del dispositivo, in considerazione degli ulteriori passaggi motivazionali e del contenuto del provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale civile che aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni, liquidati in una somma determinata, oltre a rivalutazione e interessi legali. Egli ha dedotto di aver ricevuto il capitale e le spese di lite e, successivamente, una somma a titolo di interessi inferiore a quella pretesa.

Nel corso del giudizio di ottemperanza di primo grado il ricorrente ha presentato istanza di correzione materiale al giudice ordinario, chiedendo la sostituzione del brano del dispositivo relativo alla devalutazione della somma. L’istanza è stata rigettata, avendo il giudice ordinario ritenuto che la modifica richiesta avrebbe inciso sul procedimento logico-motivazionale della decisione. Il TAR ha quindi rigettato il ricorso di ottemperanza e il ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi di appello, incentrati sugli artt. 112 e 114 c.p.a. e sulla violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, e li ritiene non meritevoli di accoglimento. Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1271 del 2020), ribadisce che in sede di ottemperanza il giudice non può integrare o specificare il giudicato formatosi davanti a un plesso giurisdizionale diverso, dovendo osservare un criterio di stretta continenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5993 del 2023).

Ciò non esclude tuttavia il compito interpretativo. La sentenza va letta integrando il dispositivo con la motivazione, privilegiando la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di giustificare il dictum giudiziale (Cass. n. 24867 del 2023). Il giudicato, inoltre, va assimilato agli elementi normativi, con la conseguenza che eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge, e il giudice di legittimità può accertarne direttamente portata ed esistenza (Sez. Un. n. 24664 del 2007).

Applicando tali criteri, il Collegio ritiene che la somma liquidata esprima il danno all’attualità e debba pertanto essere devalutata ai fini del calcolo degli interessi. Il dispositivo lo indica chiaramente; la motivazione, dopo un primo passaggio che richiama il valore del bene all’epoca del fatto, ribadisce la regola della liquidazione all’attualità e prescrive la successiva devalutazione.

Il richiamo alla Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995 non suggerisce una diversa lettura, giacché quella decisione si limita ad affermare la necessaria devalutazione, ai fini del calcolo degli interessi, della somma che esprima il danno all’attualità. Il contrasto tra un passaggio motivazionale e il dispositivo avrebbe potuto fondare l’impugnazione, posto che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo non è eliminabile con la correzione dell’errore materiale e determina la nullità della pronuncia ex art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 37079 del 2022).

In assenza di impugnazione, prevale la formulazione inequivocabile del dispositivo, confortata dagli ulteriori passaggi motivazionali e dal rigetto dell’istanza di correzione, adottato dallo stesso autore del provvedimento da ottemperare. L’appello è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e della difficoltà interpretativa del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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