La rivalutazione amministrativa congrua e adeguata esclude la tutela cautelare (TAR Abruzzo n. 29 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex artt. 55 e 57 c.p.a. deve essere respinta quando l’Amministrazione, esercitando nuovamente il proprio potere, rivaluta la situazione di fatto con motivazione congrua e adeguata. La disciplina della viabilità, accompagnata dalla regolamentazione della sosta, dei divieti e della tutela dell’accesso alle abitazioni e ai passi carrabili, evidenzia la completezza dell’istruttoria e la ponderazione degli interessi coinvolti. In tal caso non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’atto del Comune di Montesilvano n. 391 del 3 dicembre 2025, con il quale l’Amministrazione revocava la precedente ordinanza n. 152 del 2025 e ripristinava il senso unico di marcia ad anello tra via Monte Amaro e via Monte Velino, disciplinando anche la sosta veicolare. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, lamentando la lesione della propria posizione giuridica derivante dalla nuova regolamentazione della circolazione e della sosta nell’area interessata.
Si costituiva in giudizio il Comune, contestando la fondatezza delle censure e sostenendo la legittimità del provvedimento adottato.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti richiesti dagli artt. 55 e 57 c.p.a., valutando il fumus boni juris e il periculum in mora allegati dalla parte ricorrente.
Il Collegio ha rilevato il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda, ritenendo che l’Amministrazione avesse rivalutato la situazione con motivazione congrua e adeguata. Il provvedimento impugnato non si limitava a disciplinare la viabilità, ma conteneva una regolamentazione completa della sosta veicolare, dei divieti e delle possibilità di parcheggio, con specifica attenzione alla tutela dell’accesso alle abitazioni e ai passi carrabili privati.
Tale completezza di disciplina ha indotto il Tribunale a ritenere che l’atto fosse frutto di un’istruttoria approfondita e di una ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, tale da escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda incidentale, compensando tra le parti le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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