Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1669 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il titolo esecutivo avente valore di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. fonda il diritto del creditore all’esecuzione della prestazione inadempiuta. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del credito, ma funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice assegna un termine per il pagamento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il proprio diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, con condanna del Ministero al relativo pagamento. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione, che però non ha dato esecuzione alla pretesa.

Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto accolto e l’inottemperanza dichiarata.

I giudici precisano la natura del giudizio. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi dovrà verificarsi l’esatta misura e decorrenza, secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme prima dell’azione esecutiva. Assegna quindi all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi moratori dalla richiesta al saldo e degli ulteriori accessori di legge e oneri.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso.

Infine, il Collegio rileva che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contesto di serialità, con plurime condanne inottemperate. Dispone perciò l’invio di copia della pronuncia alla Procura della Corte dei conti del Lazio per i provvedimenti di competenza, condannando l’Amministrazione alle spese, distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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