Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione (TAR Molise n. 278 del 07.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., opera quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. L’adempimento dell’obbligo di pagamento posto a carico dell’amministrazione dal titolo esecutivo, intervenuto nelle more del giudizio, integra il presupposto della declaratoria. La compensazione delle spese può essere disposta in conformità alla richiesta della parte ricorrente vittoriosa.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva convenuto la Regione davanti al Tribunale ordinario per accertare l’inadempimento dell’obbligo di rimborso sorto in forza di un decreto del Presidente della Regione, adottato a seguito di eventi nevosi, e ottenere la condanna al rimborso della somma anticipata a una società incaricata di fronteggiare l’emergenza. La domanda era stata dichiarata inammissibile in primo grado.
La Corte d’appello, riformando la decisione, aveva condannato la Regione al pagamento di € 30.340,75 oltre interessi legali. Passata in giudicato la sentenza e munita della formula esecutiva, il Comune l’aveva notificata alla Regione; decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 senza adempimento, aveva proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, la Regione ha provveduto all’erogazione della somma dovuta in favore del Comune. La circostanza è ammessa dalla stessa ricorrente, che ha dichiarato l’intervenuta soddisfazione della pretesa e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, citando Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019, sez. VI, n. 3378 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016. Il requisito è che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non lasciare alcuna utilità a una pronuncia di merito.
Alla luce di tale criterio, il pagamento intervenuto nelle more del giudizio esaurisce la pretesa del Comune. Le ulteriori domande accessorie, dalla nomina del commissario ad acta alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restano prive di presupposto, essendo venuta meno la situazione di inottemperanza che le giustificava.
Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, l’esito del giudizio e la conforme richiesta della ricorrente vittoriosa giustificano la compensazione integrale tra le parti.
Nota della Redazione
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