Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 276 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla carta docente, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiara l’inottemperanza del giudicato e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. Nel giudizio di ottemperanza la richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo azionato con distrazione in favore del procuratore antistatario è inammissibile, essendo ricorrente esclusivamente la parte e non anche il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito. La nomina commissariale a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non dà luogo a liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 12 marzo 2024 che accerta il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il titolo è stato notificato il 27.03.2024 ed è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 09.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, costituitasi con memoria di mero stile, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
L’Amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà nei successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi per quanto occorra della struttura organizzativa regionale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo azionato con distrazione, il Tribunale la ritiene inammissibile nel giudizio di ottemperanza: ricorrente è esclusivamente la parte, non anche il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito e, per ciò solo, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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