Riserva di posti e stabilizzazione del personale interno nel concorso per dirigenti (TAR Valle d’Aosta n. 22 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28, comma 1-bis, D.L. n. 75/2023, aggiunto dalla legge di conversione, non introduce alcuna deroga al reclutamento dei dirigenti comunali mediante concorso pubblico: esso consente soltanto ai comuni di prevedere, nell’ambito dei concorsi, una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale, dirigenziale e non dirigenziale, in possesso dei requisiti ivi prescritti. La stabilizzazione prevista dall’art. 3, comma 5, D.L. n. 44/2023 riguarda esclusivamente il personale non dirigenziale e non è invocabile per l’accesso ai ruoli dirigenziali. Nel concorso per posto unico la riserva non può comunque operare, perché la quota percentuale non è frazionabile e l’interesse alla par condicio e alla selezione dei più meritevoli prevale su quello alla riserva. Il candidato che non ha presentato domanda di partecipazione non è legittimato a impugnare il bando, salvo che questo contenga clausole escludenti.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso un’amministrazione, rivestiva da anni un incarico dirigenziale temporaneo, periodicamente rinnovato. Il Comune di Aosta ha bandito un concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente cui affidare quell’incarico.
Il ricorrente ha impugnato il bando, la determinazione dirigenziale di approvazione e la presupposta delibera di Giunta, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, con il primo motivo, l’illegittimità del bando per non aver previsto tra i requisiti di selezione il dato curricolare integrato dalla pregressa esperienza; con il secondo, l’illegittimità della scelta di reclutare tramite concorso anziché procedere alla sua stabilizzazione. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione e interesse per mancata partecipazione alla procedura e, nel merito, l’infondatezza. Il ricorrente ha poi rinunciato all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per primo il secondo motivo, per la sua incidenza logica sul procedimento. Il ricorrente fondava la censura sull’art. 3, comma 5, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, che consente agli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2026, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale mediante colloquio selettivo. Sosteneva che l’istituto fosse stato esteso ai ruoli dirigenziali dall’art. 28, comma 1-bis, D.L. n. 75/2023.
Il Tribunale ritiene l’argomento privo di pregio sotto un duplice profilo. Anzitutto sul piano cronologico: l’approvazione delle disposizioni invocate segue la delibera di Giunta con cui l’amministrazione si era determinata a bandire il concorso, e il correlato provvedimento dirigenziale è meramente attuativo della prima. L’operato dell’amministrazione non è quindi sindacabile alla stregua di un assetto ordinamentale sopravvenuto, per di più privo di carattere cogente e costitutivo solo di poteri discrezionali.
Nel merito, l’art. 3, comma 5, D.L. n. 44/2023 è rivolto esclusivamente al “personale non dirigenziale”. Il comma 1-bis dell’art. 28 D.L. n. 75/2023 si limita a consentire ai comuni di prevedere, nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale interno in possesso dei requisiti prescritti. Nessuna deroga al concorso è quindi configurabile.
Il Collegio esclude che il parere del Ministero della Pubblica Amministrazione, richiamato dal ricorrente, deponga in senso contrario: esso ribadisce che la riserva opera “nell’ambito dei meccanismi concorsuali”. Quando poi il posto messo a concorso è unico, nessuna riserva può aver luogo, già per il tenore letterale della norma, che circoscrive la quota in misura “non superiore al 50 per cento”. Nel confronto tra l’interesse alla parità di accesso ai pubblici uffici e quello alla riserva, il primo è prevalente per caratura costituzionale; nel posto unico sarebbe altrimenti pregiudicato l’interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli.
Accertata la legittimità del concorso, il primo motivo è inammissibile per carenza delle condizioni dell’azione. Il ricorrente non ha presentato domanda e, nei processi di parte, legittimazione e interesse assolvono una funzione di filtro deflattiva. L’impugnazione diretta del bando è consentita solo se le clausole riguardino requisiti di partecipazione direttamente ostativi all’ammissione. Nel caso, l’omessa previsione del requisito curricolare non ha portata escludente, ma amplia la platea dei partecipanti.
Nota della Redazione
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