Riproposizione della domanda di doppia conformità quale atto meramente confermativo del diniego definitivo (TAR Sardegna n. 224 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio-diniego formatosi su una nuova istanza di accertamento di doppia conformità che abbia ad oggetto i medesimi immobili e i medesimi abusi già definiti da un precedente diniego espresso e da un successivo silenzio-diniego, entrambi divenuti definitivi per mancata impugnazione. La reiterazione dell’istanza non fa rivivere il termine di decadenza e il nuovo atto di rigetto si atteggia a atto meramente confermativo, privo di valenza provvedimentale e inidoneo a determinare un’autonoma lesione della sfera giuridica del ricorrente. Il subentro della ditta individuale nella conduzione dell’area non determina la reviviscenza del potere di formulare una nuova istanza, postulando l’inammissibile trasferimento dell’originaria posizione di interesse legittimo dalla persona fisica all’omonima impresa.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale, immesso nel possesso di immobili rurali di cui era già proprietario, presentava al SUAPE una nuova istanza di accertamento di doppia conformità per opere edilizie realizzate in difformità alla concessione edilizia rilasciata nel 2005. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione per oltre sessanta giorni, il ricorrente impugnava il silenzio-diniego, chiedendo l’accertamento della fondatezza della pretesa e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
Il Comune eccepiva che la nuova istanza riguardava gli stessi immobili e gli stessi abusi già oggetto di un’istanza di sanatoria respinta con diniego espresso nel 2010 e di una successiva istanza di doppia conformità sulla quale si era formato un silenzio-diniego nel 2022, entrambi non impugnati e divenuti definitivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in via preliminare l’inammissibilità delle note d’udienza depositate dal ricorrente, in quanto prive di copertura normativa e sostanzialmente costituenti una memoria tardiva, depositata oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’istanza oggi riproposta era del tutto analoga a quella già definita dalla medesima Sezione con sentenza del 2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato sulla precedente domanda, confermata dal Consiglio di Stato. La nuova istanza mirava quindi a sottoporre all’amministrazione una domanda già denegata sia in forma esplicita che in forma silente, con provvedimenti ormai definitivi.
La Corte ha escluso che la mera proposizione dell’istanza da parte della ditta individuale, anziché dalla persona fisica, potesse determinare la reviviscenza del potere di formulare una nuova domanda, rilevando l’identità soggettiva tra imprenditore e impresa individuale e l’impossibilità di trasferire l’interesse legittimo.
Il nuovo silenzio-diniego è stato qualificato come atto meramente confermativo dei precedenti dinieghi, inidoneo a produrre una nuova lesione e quindi inoppugnabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese in favore delle controparti costituite.
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Nota della Redazione
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