Convenzione edilizia e costi di esproprio: interpretazione secondo buona fede (TAR Puglia n. 238 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione edilizia che accolla ai lottizzanti il costo di espropriazione delle aree destinate a edilizia residenziale pubblica va interpretata, ai sensi degli artt. 1362, 1366 e 1367 cod. civ., nel senso di rinviare ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio al momento della sottoscrizione. Diversamente opinando, la clausola sarebbe affetta da nullità per oggetto indeterminato o indeterminabile. L’applicazione dei principi di buona fede e di conservazione della disciplina negoziale impone di escludere che possano gravare sui privati gli incrementi abnormi delle indennità determinati circa quindici anni dopo, configurandosi altrimenti una eccessiva onerosità sopravvenuta estranea all’alea contrattuale. I principi del codice civile si applicano agli accordi sostitutivi di provvedimento in forza dell’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo in via esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di aree ricadenti nel comparto edificatorio C1/1 del P.R.G. del Comune di Monte Sant’Angelo e aderente al consorzio ivi costituito, impugna l’ingiunzione di recupero crediti emessa dalla concessionaria della riscossione per conto dell’ente locale, con la quale gli viene richiesta una consistente somma in applicazione dell’art. 9 della convenzione stipulata il 26 novembre 1999.

Il Comune, in sostanza, pretende di far gravare sui sottoscrittori l’intero costo delle espropriazioni delle aree destinate a edilizia residenziale pubblica, comprendendovi anche gli importi determinati all’esito dei giudizi di opposizione alle indennità, definiti circa quindici anni dopo la stipula. Il ricorrente deduce l’invalidità originaria della convenzione, l’eccessiva onerosità sopravvenuta e il venir meno della presupposizione, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del credito e la risoluzione dell’accordo. Il Comune e la concessionaria eccepiscono il difetto di giurisdizione e chiedono il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia ha ad oggetto l’interpretazione di una clausola di una convenzione edilizia, cioè l’esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm..

Nel merito, la questione è ritenuta sovrapponibile ad altre già decise dalla stessa Sezione nei confronti del medesimo ente, richiamate quali precedenti conformi. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che le parti hanno adottato consensualmente la regolamentazione urbanistica del comparto, dando vita a un preciso equilibrio negoziale strumentale alla realizzazione del disegno urbanistico.

Deve quindi ritenersi che, al momento della sottoscrizione, le parti intendessero rinviare, per la quantificazione della prestazione, ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio. La diversa lettura condurrebbe alla nullità della clausola per oggetto indeterminato o indeterminabile, mentre i canoni ermeneutici impongono l’interpretazione che meglio consente la conservazione della disciplina negoziale ex art. 1367 cod. civ.

Concorrono in tal senso l’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ. e quella fondata sulla comune intenzione delle parti, prevalente sul dato testuale ex art. 1362 cod. civ.. L’applicabilità dei principi civilistici agli accordi integrativi o sostitutivi è espressamente prevista dall’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990. Rilevano, inoltre, gli effetti abnormi sull’equilibrio negoziale derivanti dalla rideterminazione degli importi, che si tradurrebbero in una eccessiva onerosità sopravvenuta non riconducibile alla normale alea contrattuale.

Il ricorso è pertanto accolto, adottando un’interpretazione dell’art. 9 orientata ai principi di buona fede e di equilibrio del sinallagma. La novità e complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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