Sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia all’intervento edilizio (TAR Liguria n. 966 del 25.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso avverso gli atti del procedimento di ampliamento di un’unità produttiva allorché la società controinteressata rinunci all’attuazione dell’intervento e il Comune archivi il progetto edilizio, concludendo il relativo procedimento. La declaratoria di improcedibilità consegue all’accertamento oggettivo della cessazione della materia del contendere, a prescindere da ulteriori difese spiegate dalla parte ricorrente dopo il deposito del provvedimento di archiviazione. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Un gruppo di residenti e proprietari di immobili ubicati nelle immediate vicinanze di uno stabilimento industriale di prodotti dolciari impugnava dinanzi al TAR la deliberazione comunale di preventivo assenso alla modifica dello strumento urbanistico finalizzata all’ampliamento dell’unità produttiva, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi i pareri e le deliberazioni regionali di VAS e di approvazione della variante al PUC con contestuale modifica al PTCP.

Il procedimento, avviato ai sensi dell’art. 10 della l.r. Liguria n. 10/2012 per l’esercizio delle attività produttive, era stato integrato con plurimi motivi aggiunti avverso gli atti della procedura di valutazione ambientale strategica e gli atti di nulla osta e di approvazione di Regione Liguria. Nel corso del giudizio, la società controinteressata comunicava la rinuncia all’attuazione dell’intervento, in considerazione della non sostenibilità sul piano economico delle prescrizioni formulate, e il Comune archiviava il progetto edilizio, concludendo il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’eccezione di improcedibilità era stata sollevata dal Comune con memoria depositata il 20 aprile 2026, sulla base della comunicazione del 19 novembre 2024 con cui la società aveva rinunciato ad attuare l’intervento e del successivo provvedimento comunale del 5 dicembre 2024 di archiviazione del progetto edilizio e di conclusione del procedimento ex art. 10, comma 5, l.r. n. 10/2012.

Il Collegio ha considerato che la sopravvenuta carenza di interesse, discendente dalla rinuncia all’intervento e dalla conseguente archiviazione del progetto, determina la cessazione della materia del contendere: venuto meno l’atto lesivo e il suo potenziale effetto pregiudizievole, la parte ricorrente non ha più alcun concreto interesse alla decisione del merito del ricorso.

La decisione si fonda sulla natura oggettiva e non discrezionale della declaratoria di improcedibilità di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che il giudice è tenuto a pronunciare quando risulta accertata la cessazione della res controversa, indipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti non avessero spiegato ulteriori difese dopo il deposito del provvedimento di archiviazione.

Il TAR ha, infine, compensato le spese di lite, valorizzando la peculiarità della vicenda, caratterizzata da una sopravvenienza processuale che ha reso la controversia priva di un esito nel merito, senza che possa ravvisarsi una soccombenza virtuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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