Ottemperanza e compensazione ex art. 48-bis (TAR Calabria n. 1979 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento eseguito dalla pubblica amministrazione all’esito della verifica prevista dall’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 è satisfattivo del credito e determina la cessazione della materia del contendere. L’inciso “a qualunque titolo” contenuto nella norma rende irrilevante la causa del pagamento, sicché la disposizione si applica anche alle somme dovute a titolo restitutorio in forza di un titolo giudiziario. L’operazione produce una complessiva compensazione del credito mediante un meccanismo assimilabile alla delegazione di pagamento. L’eventuale contestazione dell’esistenza delle cartelle di pagamento pertiene alla fase di riscossione e va proposta mediante impugnazione degli atti innanzi al giudice competente, non nel giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito innanzi al TAR Calabria per l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato irripetibili le somme oggetto di pignoramento, pari a 107,78 euro mensili, condannando l’INPS a restituire quanto indebitamente trattenuto. La sentenza era passata in giudicato e il titolo esecutivo era stato notificato.

Con ricorso la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. L’INPS si è costituita rappresentando di aver corrisposto l’importo di € 21.469,78, ottenuto decurtando dall’ammontare dovuto quanto emerso dalla verifica presso l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. La ricorrente ha contestato la cessazione della materia del contendere, sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere integrale e che non si conosceva il titolo della decurtazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto richiamato il testo dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, che impone alle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo un pagamento superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente rispetto a una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento e di segnalare la circostanza all’agente della riscossione.

La questione giuridica centrale riguardava l’applicabilità della norma alle somme dovute in forza di un titolo giudiziario a carattere restitutorio. Il TAR ha risolto il problema sul piano dell’interpretazione letterale, valorizzando l’inciso “a qualunque titolo”: la causa del pagamento risulta ininfluente rispetto all’operatività della disposizione. Non è pertanto ostativo che la sentenza da eseguire prevedesse la restituzione di somme indebitamente trattenute.

Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che l’applicazione della norma determina una complessiva compensazione del credito, mediante un meccanismo simile alla delegazione di pagamento. Il pagamento eseguito dall’INPS è quindi da considerarsi satisfattivo per la ricorrente.

Il TAR ha poi individuato il limite di tale conclusione nella contestazione del titolo, ossia dell’esistenza delle cartelle di pagamento che hanno consentito di azionare la norma. Tale contestazione pertiene tuttavia alla fase di riscossione del credito e deve essere fatta valere mediante l’impugnazione delle cartelle, previa loro acquisizione ove non conosciute, nelle sedi giurisdizionali competenti.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell’INPS secondo soccombenza, poiché il pagamento è intervenuto nel corso del giudizio, con liquidazione in € 2.033,00 oltre oneri e spese di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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