Ottemperanza contro Comune in dissesto e competenza dell’organo di liquidazione (TAR Sicilia n. 1693 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di dissesto finanziario dell’ente locale, la competenza amministrativa ad adottare gli atti e i provvedimenti che costituiscono conseguenza diretta ed immediata di fatti o atti di gestione anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente quello di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato spetta all’organo straordinario di liquidazione. Il principio vale anche per gli adempimenti tecnico-amministrativi di frazionamento, registrazione, trascrizione e voltura connessi alla restituzione delle aree non acquisite, che si pongono come mera conseguenza del provvedimento di acquisizione sanante. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva del Comune rispetto all’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di tali obblighi. Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell’ente in dissesto è pertanto inammissibile ove non concerna attività giurisdizionale a carattere cognitivo, dovendo la pretesa essere indirizzata nei confronti dell’organo straordinario, munito di legittimazione processuale per le attività di sua competenza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 2001/2015, con cui il Comune era stato condannato a dare completa ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale n. 402/2014, come confermata dal C.G.A.R.S. n. 130/2019 e corretta con successiva ordinanza.
Deducevano che l’Amministrazione non aveva formalizzato la voltura in loro favore delle aree non occupate e da restituire — porzione di particella 16 e intera particella 100 — e chiedevano l’ordine di compiere le formalità di frazionamento, registrazione presso l’Ufficio delle Entrate, trascrizione nei Registri Immobiliari e voltura catastale, oltre alla fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per essere la pretesa riferita a fatti di gestione antecedenti la dichiarazione di dissesto, con conseguente competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente condiviso l’indirizzo secondo cui il deposito dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile non è tardivo, ma legittima soltanto le controparti a usufruire dei termini a difesa computati come se il deposito fosse avvenuto il giorno successivo, richiamando Cons. Stato n. 3419 del 2019, n. 3309 del 2018 e n. 4833 del 2018. L’eccezione di tardività è stata quindi superata.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 252, quarto comma, del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce all’organo straordinario la competenza sui fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, e l’art. 254, terzo comma, in tema di piano di rilevazione della massa passiva.
Sul punto decisivo il Collegio ha fatto applicazione dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020, che, con riferimento all’acquisizione sanante, ha ritenuto imputati all’organo straordinario non soltanto il debito relativo ad atto o fatto di gestione anteriore, ma anche la competenza amministrativa a emanare il provvedimento che costituisce il titolo di spesa.
Il Tribunale ha ritenuto le fattispecie perfettamente sovrapponibili: il provvedimento che dispone l’esecuzione delle formalità di registrazione e trascrizione è, esattamente come la statuizione di acquisizione, mera conseguenza del fatto di gestione antecedente, pur vertendosi in un caso di acquisizione e nell’altro di restituzione. Ne consegue che non solo i relativi oneri finanziari, ma anche l’adozione degli atti e provvedimenti spetta all’organo straordinario di liquidazione.
Il Comune non è dunque passivamente legittimato rispetto all’azione esperita, dovendosi riconoscere all’organo straordinario la legittimazione processuale per le pretese relative alle attività di sua competenza, come affermato da Cass. civ. n. 15498 del 2001 e Cons. Stato n. 707 del 1999. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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