Delocalizzazione edilizia sociale esclusa dopo la novella regionale (TAR Calabria n. 403 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione, ad opera del legislatore regionale, della previsione che consentiva la delocalizzazione degli interventi di edilizia sociale ne determina l’uscita dall’ordinamento, non potendosi l’istituto ricavare per via interpretativa dal silenzio della novella. La norma-provvedimento regionale supera il vaglio di costituzionalità quando il mezzo approntato è congruo rispetto al fine perseguito e la misura è proporzionata: è ragionevole privilegiare la rimodulazione degli interventi già cantierizzati rispetto al finanziamento di quelli non avviati. La decadenza dal beneficio per mancato avvio dei lavori nel termine perentorio resta autonoma rispetto alla revoca per mancata conclusione tempestiva dell’intervento, sicché l’annullamento d’ufficio disposto dalla legge regionale non la travolge. Ove l’esito del procedimento sia vincolato, il difetto di preavviso di rigetto non assume rilievo invalidante.
Il Fatto
Una cooperativa edilizia aveva ottenuto dalla Regione il finanziamento di due interventi di edilizia sociale nel territorio comunale. I contributi erano stati caducati con due decreti dirigenziali del gennaio 2020, per difetto del requisito della disponibilità dell’area e per mancato avvio delle opere nel termine assegnato. La cooperativa ha quindi presentato istanze di delocalizzazione degli interventi, che l’amministrazione ha dichiarato inammissibili con provvedimento dell’ottobre 2023, sul rilievo che i finanziamenti erano già stati revocati e che, comunque, la delocalizzazione non era più consentita dopo la novella legislativa regionale.
La ricorrente ha impugnato quel provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’avvenuto annullamento d’ufficio delle revoche per effetto della norma regionale sopravvenuta, l’illegittimità costituzionale della novella e, in via ulteriore, ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento regionale, dell’ammissibilità delle domande di delocalizzazione e di rimodulazione del quadro tecnico economico, oltre al risarcimento del danno anche in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione già operata in precedenti pronunce della stessa sede, che hanno ricondotto la caducazione del finanziamento alla decadenza per mancato avvio dei lavori nel termine perentorio di centottanta giorni fissato dalla lex specialis. Su questa base esclude che l’art. 39, comma 2, l.r. n. 47/2011, nel testo richiamato dalla ricorrente, possa spiegare effetto: la norma contempla l’annullamento d’ufficio delle revoche disposte per mancata conclusione tempestiva dell’intervento, ipotesi diversa e meno grave rispetto alla decadenza per mancato avvio delle opere.
Quanto al secondo profilo, il Collegio rileva che all’esito della novella del 2023 l’istituto della delocalizzazione non è più contemplato. Nell’interpretazione più semplice e sicura del quadro normativo, ciò comporta che l’istituto non faccia più parte dell’ordinamento, non essendo configurabile una sua sopravvivenza per via puramente esegetica.
L’argomento è corroborato dalla ratio della riforma, ricavata dalla proposta di legge prodotta dalla stessa ricorrente: il legislatore regionale ha inteso evitare la perdita dei contributi già impiegati negli interventi cantierizzati, consentendo la rimodulazione con riduzione del numero di alloggi e senza variazione del contributo complessivo. La delocalizzazione, che avrebbe finanziato interventi non ancora avviati, risulta invece estranea a quella finalità.
Su queste premesse il Tribunale ritiene manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale. Anche a voler qualificare la disposizione come norma-provvedimento, il sindacato si appunta su ragionevolezza, non arbitrarietà e proporzionalità, secondo il richiamo a Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16773 del 2022 e a Corte cost. n. 186 del 2022. La verifica investe la congruità del mezzo rispetto al fine e la proporzione tra strumento ed esigenze tutelate. Nel caso concreto la norma non risulta irragionevole né sproporzionata, tanto più che la cooperativa non ha mai avviato gli interventi ed è stata dichiarata decaduta dai benefici.
Ne segue che la declaratoria di inammissibilità delle istanze si presenta vincolata, con la conseguenza che il motivo relativo al difetto di preavviso di rigetto resta privo di rilievo giuridico. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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