Spettacolo viaggiante su area privata solo se inserita nell’elenco comunale (TAR Lazio n. 144 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, laddove prescrive che le amministrazioni comunali compilino e aggiornino l’elenco delle aree disponibili per le installazioni dello spettacolo viaggiante, va interpretato nel senso che la locuzione “aree comunali” ricomprende indistintamente tutte le aree rientranti nel territorio comunale, comprese quelle di proprietà privata. Ne consegue che l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante su area privata non è libero, ma presuppone l’inserimento dell’area nel predetto elenco, che il Comune può disporre anche su istanza dell’interessato. Il Comune ha l’obbligo di valutare l’istanza di inserimento in sede di revisione periodica, verificando l’idoneità dell’area sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell’impatto sul contesto. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento finale quando quest’ultimo è adottato in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La ricorrente presentava al SUAP del Comune di Terracina, tramite il portale “Impresainungiorno”, domanda di autorizzazione per collocare giostre per spettacolo viaggiante su un’area privata di via Leonardo da Vinci, per la stagione estiva. Il Dirigente del Servizio SUAP, con provvedimento del 05/05/2023, comunicava l’irricevibilità e l’archiviazione della richiesta, rilevando che l’Amministrazione non aveva adottato alcun atto di indirizzo che consentisse l’utilizzo delle aree private per tale attività.

La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo violazione della legge n. 337/1968 e dell’art. 1 della legge n. 27/2012, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’omissione del preavviso di diniego. Sosteneva, in particolare, che nessuna norma subordinasse l’attività su area privata a un previo atto di indirizzo della Giunta e che l’omesso richiamo alle aree private nell’art. 9 dovesse leggersi come assenza di limitazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sul preavviso di rigetto. Il provvedimento era stato adottato in forma semplificata ex art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 per la manifesta irricevibilità della domanda. L’art. 10-bis della stessa legge va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del privato: la sua inosservanza non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, richiamando TAR Napoli, sez. V, n. 2957 del 2023.

Sul nucleo sostanziale, il Tribunale respinge la tesi della ricorrente secondo cui l’art. 9 della legge n. 337/1968 imporrebbe ai Comuni di individuare solo aree pubbliche, lasciando libero l’uso delle private. La locuzione “aree comunali” del primo comma è invece riferibile a tutte le aree del territorio comunale, anche di proprietà privata. Il Comune può quindi individuare aree compatibili con la destinazione di PRG senza distinguere tra proprietà pubblica e privata.

Da ciò deriva che, ai fini dello svolgimento dell’attività, non rileva l’appartenenza pubblica o privata dell’area, ma il suo inserimento nell’elenco delle aree disponibili. L’interessato che voglia impiegare un’area privata non compresa nell’elenco deve chiedere l’inserimento; il Comune ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificandone l’idoneità urbanistica e l’impatto sul contesto, e determinandosi di conseguenza. Il previsto aggiornamento annuale dell’elenco trova giustificazione proprio nella sua attitudine a includere aree private su sollecitazione degli interessati.

Nel caso concreto, l’area contrasta con la destinazione urbanistica a verde pubblico, verde di rispetto e parte strada, attestata dalle certificazioni richiamate dal Comune. La realizzazione, anche temporanea, del parco divertimenti è incompatibile con tale destinazione conservativa. Il Collegio valorizza inoltre le ulteriori quattro domande presentate sul medesimo lotto, che avrebbero occupato complessivamente mq. 3.126,80, configurando un vero e proprio parco giochi. La delibera di Giunta n. 109/2020, che aveva assentito l’area per la stagione 2020, riguardava una situazione eccezionale e un progetto di dimensioni ridotte, non comparabile a quello in esame.

Il ricorso è pertanto respinto siccome destituito di fondamento, con compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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