Ottemperanza per la carta del docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 496 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, il giudice amministrativo accoglie la domanda e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia, assegnando un nuovo termine e nominando sin da subito il commissario ad acta, che potrà agire in via sostitutiva, anche tramite il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente per un importo complessivo di euro 1.500,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 17 febbraio 2025, ma l’Amministrazione non aveva dato corso agli adempimenti previsti, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando la regolarità della notifica della sentenza del giudice del lavoro, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha quindi ritenuto fondato il ricorso, disponendo l’accoglimento della domanda.
Con riferimento alle modalità esecutive, il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero dalla notificazione se anteriore. Tale termine è stato assegnato per consentire all’Amministrazione di completare le procedure necessarie all’accredito del beneficio sulla piattaforma dedicata.
Per garantire l’effettività della tutela, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente territorialmente competente. Detta nomina anticipata consente alla parte interessata di attivare direttamente il commissario alla scadenza del termine, senza necessità di un ulteriore passaggio giurisdizionale.
Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, è stato altresì autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati, all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Con riferimento alle spese di lite, il TAR ha disposto la condanna dell’Amministrazione soccombente, riducendo tuttavia il compenso a euro 400,00 in ragione della natura seriale del contenzioso e dell’elevato grado di standardizzazione dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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