Ottemperanza: contestazione generica non basta, reclamo improcedibile (TAR Calabria n. 462 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che assuma la parziale inesecuzione del giudicato è tenuto a dedurre specificamente quali somme non siano state corrisposte, contestando con puntualità l’inadempimento dell’amministrazione. Quando l’amministrazione abbia provveduto al pagamento di emolumenti arretrati, interessi e rivalutazione in un ambito in cui agisce pariteticamente, la contestazione generica dell’oscurità dei calcoli non è idonea a fondare la pretesa. Il reclamo, nella parte non inammissibile, va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Restano estranee all’ottemperanza, e al riparto di giurisdizione, le questioni che esulano dal perimetro conformativo del giudicato.

Il Fatto

Le ricorrenti avevano ottenuto dal TAR Calabria, con la sentenza n. 841 del 4 giugno 2014, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 2003 del 9 marzo 2021, l’accertamento del diritto alla retrodatazione dell’immissione in ruolo all’1 settembre 2012 e alle conseguenti ricadute economiche. L’azione di ottemperanza era stata accolta con la sentenza n. 754 del 29 aprile 2022, e un primo reclamo con la sentenza n. 2258 del 15 dicembre 2022.

Le ricorrenti propongono quindi un nuovo reclamo, corredato da motivi aggiunti, lamentando un comportamento non imparziale del Commissario ad acta e impugnando il resoconto del 3 luglio 2024, due decreti dirigenziali di rideterminazione stipendiale e la nota di risposta del medesimo Commissario. Deducono il mancato riconoscimento dei periodi pre-ruolo, del beneficio della norma transitoria di cui all’art. 2 del CCNL Scuola 2011, del computo dell’anno 2013 in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015, oltre alla mancata corresponsione di differenze retributive e contributive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delimitazione del giudicato. Le sentenze n. 754/2022 e n. 2258/2022 hanno chiarito la portata conformativa della decisione del 2014: l’amministrazione era tenuta alla retrodatazione dell’assunzione e dell’immissione in ruolo a ogni effetto giuridico ed economico, alla corresponsione del trattamento stipendiale per scaglioni, dei contributi, della tredicesima e all’accantonamento del TFR, con interessi e rivalutazione. Su questo perimetro il potere conformativo del giudice amministrativo è pieno.

Su un piano diverso si collocano le ulteriori doglianze. Il riconoscimento dei periodi di servizio pre-ruolo, il beneficio della norma transitoria contrattuale e il computo dell’anno 2013 esulano dall’ambito dell’ottemperanza e, più in generale, dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Parimenti estranea è la richiesta di autorizzazione ad acquisire fascicoli personali e cedolini presso la Ragioneria territoriale. In parte qua il reclamo è dunque inammissibile.

Quanto al residuo, il Tribunale rileva che nel corso della fase incidentale le ricorrenti hanno ricevuto pagamenti. Su richiesta di chiarimenti, l’ausiliario ha precisato che si tratta di emolumenti arretrati, interessi e rivalutazione. Le ricorrenti hanno replicato con memoria, lamentando l’oscurità dei calcoli e l’erroneità delle somme. Il Collegio osserva che, in un ambito in cui l’amministrazione agisce pariteticamente, spettava alle creditrici indicare in modo specifico le somme non ancora corrisposte.

Il principio è ricavato dalla giurisprudenza di legittimità citata: il creditore che agisce per l’adempimento contrattuale deve indicare le circostanze da cui deriva l’inadempimento, non essendo sufficiente la sola indicazione del diritto di credito stante la natura eterodeterminata della situazione soggettiva (Cass. civ., Sez. Lav., n. 1838 del 2024; Cass. civ., Sez. VI-3, n. 6618 del 2018). A fronte di una contestazione generica, il Tribunale ritiene completamente soddisfatto l’interesse delle reclamanti e dichiara il reclamo, nella parte non inammissibile, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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