Accesso al certificato di omologazione degli autovelox e pienezza della difesa (TAR Calabria n. 458 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di omologazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990 e forma oggetto del diritto di accesso documentale. Chi ha ricevuto verbali di accertamento e li ha opposti davanti al giudice civile vanta un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti dell’iter procedimentale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. La pendenza del giudizio di opposizione e l’esercizio dei poteri istruttori previsti dagli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. non escludono l’accesso difensivo. L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza integra diniego tacito illegittimo, con condanna all’ostensione nel termine di trenta giorni.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di verbali di accertamento per violazioni al codice della strada notificati dalla Polizia Municipale del Comune di Fuscaldo, ha proposto opposizione davanti all’autorità giudiziaria competente. Per costruire la difesa ha chiesto, a mezzo pec, copia del provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento.

L’amministrazione non ha risposto e si è formato il diniego tacito. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo l’annullamento del rifiuto e l’accertamento del diritto di accesso, con condanna all’ostensione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di documento amministrativo dell’art. 22, comma 1, legge n. 241/1990: ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Su questa base qualifica il certificato di omologazione come documento accessibile.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto con il processo civile di opposizione. Il TAR richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per affermare che l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. L’accesso, dunque, non è una duplicazione degli strumenti istruttori, ma una prerogativa autonoma.

Il Collegio individua poi l’interesse qualificato. Il ricorrente è soggetto passivo della pretesa creditoria azionata con i verbali. I documenti richiesti sono prodromici a quei verbali. Da qui il collegamento concreto tra l’iter procedimentale e la posizione sostanziale del destinatario e la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.

Il silenzio dell’amministrazione viene valutato nelle sue conseguenze: lede l’interesse conoscitivo funzionale alla difesa, preclude ogni utile acquisizione dei dati e non consente di verificare la correttezza dell’azione procedimentale rispetto al paradigma normativo. Da ciò l’accoglimento del ricorso.

La decisione annulla il diniego tacito e condanna il Comune ad ostendere quanto richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente. Il Collegio ammette il ricorrente al gratuito patrocinio e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 211 c.p.c.

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