Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1269 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001, munito di formula esecutiva e non opposto, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da valore di cosa giudicata, costituendo titolo idoneo al giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e trasmessa la dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 senza che il pagamento sia intervenuto nel semestre, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta, cui non spetta alcun compenso in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Con decreto della Corte d’Appello di Lecce, emesso nel procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento di somme in favore dei ricorrenti. Il decreto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, non veniva opposto e diventava definitivo. L’amministrazione non dava però esecuzione al titolo.

I creditori proponevano quindi ricorso al TAR Puglia per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’integrale esecuzione del decreto. Costituitasi l’Avvocatura distrettuale per il Ministero, la causa veniva discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione, munito di formula esecutiva e non opposto, possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata: esso costituisce dunque titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Quanto ai presupposti sostanziali, il giudice rileva che ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre trasmesso la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta.

Decorso il termine semestrale previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 senza esecuzione, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inerzia viene nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna del Ministero alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese sostenute successivamente al decreto per proporre l’ottemperanza, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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