Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3098 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e assegna un termine per l’adempimento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dal creditore non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, senza compenso ove l’attività rientri nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 59/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore del ricorrente, quale procuratore antistatario, la somma complessiva di euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 8.2.2024. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme richieste, come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
È comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, con salvezza dei limiti di legge per interessi e accessori. È invece rigettata la richiesta di fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo.
In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività.
Nota della Redazione
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