Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1859 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001, non è richiesta la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del relativo termine dilatorio, dovendosi fare applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato n. 1423/2021. Il soddisfacimento della pretesa esecutiva presuppone la presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso del termine di sei mesi dalla stessa. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta, in aggiunta agli interessi legali, con carattere sanzionatorio, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali fino al soddisfo e spese processuali liquidate.
La domanda investe la parte del dispositivo relativa alla condanna del Ministero, nonché le spese vive successive all’emissione del decreto. Il ricorrente chiede la fissazione di un termine per provvedere, la nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del decreto della Corte d’Appello come provvedimento assistito da autorità di cosa giudicata, attestata dalla documentazione depositata. Rileva che la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 è stata inviata all’amministrazione e che dalla presentazione della stessa sono decorsi sei mesi.
Sul piano processuale, il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene non dovuta la notificazione del titolo esecutivo per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001, così come non necessario il decorso del relativo termine dilatorio. A sostegno richiama espressamente la motivazione resa dal Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio sottolinea che la pubblica amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come era suo onere secondo il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001. Da ciò discende la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta: non sussistono ragioni di iniquità o cause ostative e la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, permanendo in capo all’amministrazione il potere di attuare il giudicato fino all’intervento dell’organo commissariale, secondo Adunanza Plenaria n. 8/2021.
Quanto alle spese per atti accessori successivi al decreto, il Collegio le riconosce in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, escludendo quelle relative al rilascio della copia in forma esecutiva e alla notifica del titolo, non necessarie ai fini dell’accoglimento, per un importo complessivo di € 48,93. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore dei difensori; in caso di mancata rifusione vi provvederà il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Nota della Redazione
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