Silenzio del Comune sull’accertamento di inottemperanza alla demolizione (TAR Abruzzo n. 133 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento conseguente all’istanza del privato, anche quando ne ravvisi la manifesta infondatezza. A fronte di un’ordinanza di demolizione divenuta inoppugnabile, il Comune è tenuto ad accertare l’inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e la sua inerzia integra silenzio inadempimento, sindacabile dal giudice amministrativo. L’atto di accertamento e l’acquisizione ipso iure del bene al patrimonio comunale presuppongono l’imputabilità dell’omissione ai destinatari dell’ingiunzione. La domanda di risarcimento del danno da ritardo, ove non sorretta dalla prova dell’an e del quantum, è infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato sul quale erano state realizzate opere in assenza di titolo edilizio, ha diffidato il Comune ad adottare, nei confronti del responsabile dell’abuso, l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi, emessa nel 2022, e a concludere il relativo procedimento. Dopo una richiesta di integrazione documentale, il ricorrente ha trasmesso le visure catastali aggiornate e ha sollecitato la conclusione del procedimento, chiedendo che l’inottemperanza fosse accertata nei soli confronti della comproprietaria responsabile dell’abuso.
Il Comune non ha riscontrato le istanze. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per silenzio inadempimento, domandando l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno da ritardo. Il Comune non si è costituito; si è costituita la controinteressata, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione nei limiti del proprio interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Richiamando il combinato disposto degli artt. 1, comma 1-bis, e 2, comma 1, legge n. 241/1990, il Tribunale precisa che il dovere di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ravvisi l’irricevibilità, l’inammissibilità o l’infondatezza della richiesta, in applicazione del principio di buona fede procedimentale.
L’obbligo di accertare l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione, decorso il termine per l’esecuzione, trova fondamento nell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e nell’immanenza del dovere di repressione degli abusi edilizi, qualificati come vulnus ai valori tutelati dagli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost. Il Collegio richiama sul punto la Corte costituzionale n. 140 del 2018 e le decisioni dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023 e n. 9 del 2017.
Nel caso concreto l’ordinanza di demolizione è divenuta inoppugnabile per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 338 del 13 giugno 2023 del medesimo Tribunale. Da ciò discende l’obbligo del Comune di effettuare il sopralluogo, di adottare l’atto di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e di curare la trascrizione dell’acquisto ipso iure del bene.
Il Tribunale affronta poi il profilo dell’imputabilità. L’obbligo di rimuovere le conseguenze dell’abuso grava su tutti i destinatari dell’ordine, ma la verifica va condotta in concreto, in base al titolo di disponibilità del bene al momento in cui la demolizione deve eseguirsi (Cons. Stato, sez. VI, n. 3391 del 2017). In ragione della natura afflittiva dell’illecito, l’atto di accertamento non può essere adottato verso chi abbia dimostrato la non imputabilità dell’omissione: la pretesa del ricorrente di tenere indenne la propria quota va fatta valere in sede procedimentale.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Collegio ordina al Comune di provvedere entro sessanta giorni nel contraddittorio di tutte le parti interessate, riservandosi la nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine. La domanda risarcitoria è rigettata: il danno da ritardo va ricondotto alla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e richiede la prova dell’an e del quantum, non fornita dal ricorrente (Cons. Stato, sez. VII, n. 10664 del 2023).
Nota della Redazione
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