Ottemperanza al decreto ingiuntivo e cessazione della materia per pagamento tardivo (TAR Molise n. 36 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo costituisce titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile quanto ai presupposti dell’azione. La sopravvenuta, spontanea e completa esecuzione del credito azionato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Il pagamento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese a carico dell’amministrazione soccombente in senso sostanziale.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Campobasso ha intimato alla Regione Molise il pagamento, in favore di una società, di una somma complessiva di poco superiore a sedicimila euro, oltre interessi, spese della procedura e accessori. Il decreto è stato dichiarato esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione regionale e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Non essendo intervenuto il pagamento, la società ha proposto ricorso al TAR Molise chiedendo l’ordine di piena esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese di lite. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto ingiuntivo è definitivamente esecutorio ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nessun dubbio sussiste, pertanto, sull’appartenenza del provvedimento azionato al novero dei titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza.

Il Collegio richiama la funzione del giudizio, previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso risulta quindi ammissibile.

Nel corso del giudizio, tuttavia, l’amministrazione regionale ha adottato la determinazione dirigenziale di impegno della spesa correlata alla liquidazione delle somme dovute. La difesa erariale ha poi documentato le pertinenti determinazioni di liquidazione, concludendo per la cessazione della materia del contendere.

La parte ricorrente ha a sua volta depositato prova dei bonifici effettuati dalla Regione a saldo della somma dovuta. Alla camera di consiglio le conclusioni delle parti sono convergenti sulla cessazione della materia del contendere, salvo il contrasto sulle spese.

Il Collegio ritiene che la documentazione del pagamento, da ultimo intervenuto, renda doverosa la conclusione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo emerso che il credito azionato ha trovato spontanea e completa esecuzione. Poiché il pagamento è stato effettuato solo a seguito della proposizione del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre gli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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