Commissario ad acta esegue il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 314 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il commissario provvede, oltre che al pagamento degli importi riconosciuti nel titolo, anche al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, qualora l’amministrazione non vi abbia provveduto nel termine assegnato. L’estensione del mandato commissariale alle spese trova fondamento nel principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e in ragioni di economia processuale, evitando la moltiplicazione dei giudizi di ottemperanza. La soluzione è coerente con la disciplina dell’espropriazione forzata, che pone le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato. Il titolo, notificato in forma esecutiva il 27.03.2021, condannava l’amministrazione al pagamento di differenze retributive per complessivi € 5.909,20, oltre interessi e spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.

Il ricorrente chiede l’ottemperanza e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce eccependo genericamente l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento è assistito da autorità di cosa giudicata, attestata il 26.5.2023, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. La notifica del titolo in forma esecutiva presso la sede dell’ente è avvenuta il 27.3.2021 ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La pubblica amministrazione non ha dato prova, come era suo onere — richiamate Cass. SS.UU. n. 13.533/2001 — di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, che su istanza di parte provvederà entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

La questione più rilevante riguarda il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ritiene che, in caso di mancata rifusione, vi provveda il commissario nominato. Il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza; trova quindi applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum anche in punto di spese consente la definizione della res contenziosa in unica battuta, in coerenza con il principio del buon andamento.

Il Collegio trae ulteriore conferma dalla disciplina dell’espropriazione forzata, che condivide le finalità del giudizio di ottemperanza per crediti accertati dal giudice civile: l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. prevede che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, siano soddisfatte con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese processuali liquidate in € 1.286,00, oltre accessori, in favore dei difensori distrattari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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