NCC vincolo di territorialità e revoca licenze per attività fuori comune (TAR Molise n. 35 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di noleggio con conducente conserva una dimensione locale, ancorché di livello provinciale, e non può essere esercitato in modo stabile e continuativo in un comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione. Il vincolo di territorialità impone non solo la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, ma soprattutto lo svolgimento del servizio in favore dell’utenza locale. La sua violazione, accertata mediante un’istruttoria congrua e non smentita da prova contraria, legittima la sospensione e la successiva revoca delle licenze, senza che rilevi il rispetto del termine dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, estraneo alla revoca con natura decadenziale. La comunicazione di avvio del procedimento non deve anticipare analiticamente la motivazione del provvedimento conclusivo, essendo sufficiente l’indicazione di massima del tema da accertare.

Il Fatto

Un Comune molisano aveva istituito due posti per autovettura da noleggio con conducente e, nel 2014, rilasciato due licenze a un titolare, poi cedute in uso a due società cooperative con sede in Roma. A seguito di segnalazioni di un’associazione di categoria, che denunciava lo svolgimento stabile dell’attività nella Capitale senza rientro nella rimessa locale, l’Amministrazione avviava un procedimento di verifica.

All’esito dei controlli, il Comune disponeva la sospensione delle licenze per novanta giorni e l’avvio del procedimento di revoca; quindi adottava la revoca dei titoli e irrogava una sanzione amministrativa di 500,00 euro. Il titolare e le società impugnavano gli atti davanti al TAR, integrato da motivi aggiunti contro il provvedimento conclusivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’intervento ad opponendum dell’associazione di categoria e del suo legale rappresentante, ritenendolo ammissibile: è sufficiente la titolarità di un interesse di mero fatto al mantenimento dell’assetto determinato dai provvedimenti impugnati, vantaggio indiretto e riflesso che si ricava dal rigetto del ricorso.

Nel merito, il Tribunale respinge le censure procedimentali. La comunicazione di avvio era stata correttamente inoltrata fin dal maggio 2022 e la nota del 25 agosto 2023 recava espressamente anche l’avvio del procedimento di revoca. L’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non impone di anticipare in modo analitico le future ragioni del provvedimento; inoltre, secondo il consolidato orientamento richiamato, il vizio assume rilievo meramente formale quando l’interessato abbia comunque avuto conoscenza dei fatti e possibilità di interlocuzione, dovendo allegare gli elementi che avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento.

Il nucleo della decisione è il vincolo di territorialità. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 e la giurisprudenza amministrativa (da ultimo Cons. Stato n. 4795 del 2023), il TAR ribadisce che il servizio conserva natura locale e che i temperamenti introdotti non hanno eliminato il legame con la comunità di riferimento. L’istruttoria comunale — segnalazioni, sopralluoghi, risoluzione del contratto di rimessa, contratti stipulati dalle società per il servizio su Roma — dimostrava in modo inequivocabile la perdita di tale legame, senza prova contraria da parte dei ricorrenti.

Quanto agli atti plurimotivati, la legittimità della ragione centrale assorbiva le doglianze sulle motivazioni ulteriori. Il sesto motivo è respinto perché la revoca ha natura decadenziale e sanzionatoria, estranea all’art. 21-novies; il settimo perché l’art. 11-bis della legge n. 21 del 1992 non esaurisce il potere comunale di revoca. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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