Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per vincoli di bilancio (TAR Sicilia n. 2269 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta la persistenza dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, una volta verificata la ritualità del ricorso, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. L’inerzia dell’ente, non giustificata, impone la fissazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta automaticamente: il giudice può escluderla quando la decisione da eseguire abbia già riconosciuto interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo e sussistano specifiche difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa con il quale era stato ingiunto al Consorzio di Bonifica il pagamento della somma di 4.890,00 euro, oltre accessori. Il titolo esecutivo non era stato ottemperato e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in via preliminare la ritualità della procedura: il titolo esecutivo è stato notificato e dichiarato esecutorio, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il decreto ingiuntivo risulta tuttora non ottemperato.

Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza, sicché il TAR afferma la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza in capo all’ente, per le somme dovute e al netto di quanto eventualmente già versato. Fissa il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione, per il pagamento del credito.

Il Collegio esclude il rimborso delle spese di precetto: il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore. Decorso inutilmente il termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro funzionario delegato, con ulteriore termine di novanta giorni su istanza di parte.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non la fissa. La decisione da eseguire ha già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo; rilevano inoltre le specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori e contributo unificato. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo l’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, in linea con Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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