Raccolta differenziata porta a porta: la collocazione dei contenitori condominiali va verificata con gli interessati (TAR Abruzzo n. 56 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale con cui l’Amministrazione comunale attiva il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, imponendo ai condomini con più di dieci abitazioni la collocazione dei bidoni di grandi capacità presso le pertinenze condominiali, deve essere preceduta da una verifica concreta, in raccordo con gli interessati, della possibilità di procedere secondo quanto previsto dal regolamento comunale (RC). Tale verifica deve essere condotta sotto il profilo spaziale e igienico-sanitario, al fine di accertare l’effettiva idoneità dell’area condominiale a ospitare i contenitori. In mancanza di tale riscontro, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare e la conseguente sospensione in parte qua del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un gruppo di cittadini residenti in un Comune abruzzese impugnava l’ordinanza sindacale con cui era stato attivato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. La contestazione riguardava specificamente la parte del provvedimento che imponeva la collocazione dei bidoni di grandi capacità, destinati ai condomini con più di dieci abitazioni, presso le pertinenze condominiali. I ricorrenti, proprietari e conduttori di unità immobiliari site in diversi condomini, deducevano l’illegittimità della previsione, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Si costituiva in giudizio il Comune per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rilevato che l’esito dell’interlocuzione tra le parti, avvenuta alla luce di quanto previsto dal regolamento comunale in relazione al provvedimento gravato, faceva emergere la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.
Il Collegio ha osservato che l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare, in raccordo con gli interessati, se sia possibile procedere alla raccolta dei rifiuti secondo le previsioni del regolamento, mediante la collocazione dei contenitori nell’area condominiale. Tale verifica deve essere condotta sotto il profilo spaziale e igienico-sanitario, dovendo l’ente accertare che l’area condominiale sia effettivamente idonea a ospitare i bidoni di grandi capacità.
La valutazione demandata all’Amministrazione non è quindi meramente discrezionale, ma richiede un’istruttoria concreta che coinvolga i soggetti interessati, al fine di contemperare le esigenze del servizio pubblico di igiene urbana con i diritti dei privati. La mancata dimostrazione della possibilità di collocazione alternativa dei contenitori, secondo le modalità indicate dal regolamento, ha determinato la sospensione in parte qua dell’atto impugnato.
Il Tribunale ha inoltre fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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