L’obbligo della p.a. di eseguire il decreto ingiuntivo non opposto (TAR Calabria n. 397 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto acquista efficacia di cosa giudicata con riferimento al diritto in esso attestato, sia per l’individuazione delle parti sia per l’importo dovuto. Sulla pubblica amministrazione incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara tale obbligo e assegna un termine per l’adempimento. In caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta e, su domanda, condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 725/2020, con cui la struttura unica di liquidazione delle comunità montane calabresi era stata condannata al pagamento di € 21.829,64, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. La debitrice non corrispondeva spontaneamente quanto ingiunto.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione intimata, regolarmente notiziata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il percorso del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo era stato notificato il 10 luglio 2020, dichiarato esecutivo l’8 ottobre 2020 per mancata opposizione, munito di formula esecutiva il 20 ottobre 2020 e notificato in tale forma il 9 novembre 2020. Il certificato del Tribunale di Cosenza del 24 marzo 2022 attestava la mancata opposizione, mentre il 31 gennaio 2022 risultava notificato atto di precetto.
Su questa base il TAR richiama il principio secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata quanto al diritto attestato, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 marzo 2023, n. 2912/2023. Ne deriva l’obbligo giuridico della struttura intimata di dare esatta esecuzione al provvedimento, corrispondendo le somme in esso riportate con i relativi accessori.
Il Tribunale assegna pertanto alla struttura un termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il dirigente del dipartimento regionale competente in materia di montagna e foreste, con facoltà di delega, che provvede su istanza del ricorrente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il compenso del commissario è posto interamente a carico della parte intimata e liquidato con separato provvedimento.
Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola nella misura del saggio legale degli interessi, dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, unitamente al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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