Il Commissario ad acta esegue anche le spese del giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 398 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e decorso inutilmente il termine assegnato, il Commissario ad acta nominato dal giudice provvede anche al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, ove l’amministrazione non le abbia rimborsate nel medesimo termine concesso per l’adempimento principale. Il collegio fonda tale esito sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, dovendosi evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La soluzione si giustifica inoltre per la necessità di dare completa attuazione al dictum di ottemperanza e per l’analogia con il procedimento di espropriazione forzata, ove le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti appartenenti al comparto scolastico, agivano in ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici regionali per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato. Quel provvedimento aveva accertato il loro diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale dei trentacinque anni e condannato l’amministrazione al pagamento di specifici assegni ad personam, con interessi legali.

Decorsi i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza alcun adempimento, i ricorrenti proponevano ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile e solo in un momento successivo depositava la documentazione attestante l’adozione dei decreti di ricostruzione della carriera e il positivo riscontro contabile del MEF. Con memoria ex art. 73 cod. proc. amm. i ricorrenti eccepivano la tardività di quel deposito e rilevavano che nessuna somma era stata concretamente erogata.

La Motivazione della Corte

Il collegio disattende anzitutto l’eccezione di tardività. Poiché si tratta del rito di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., i termini processuali risultano dimidiati rispetto a quelli ordinari, sicché il deposito documentale doveva ritenersi tempestivo. Su questa base il tribunale rileva che, quanto al primo capo della sentenza ottemperanda, l’amministrazione ha adottato i provvedimenti di ricostruzione della carriera: ne deriva una declaratoria parziale di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Resta invece integralmente da eseguire il secondo capo, relativo alla corresponsione degli assegni ad personam. Il tribunale verifica che il titolo è assistito da autorità di cosa giudicata, che è stato ritualmente notificato in forma esecutiva e che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha fornito la prova, a lei incombente, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, secondo il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Il tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente del competente Dipartimento ministeriale, che su istanza di parte provvederà entro novanta giorni.

La parte più significativa della motivazione riguarda le spese. Esse sono poste a carico dell’amministrazione secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, con distrazione in favore dei difensori. Il collegio si sofferma poi sull’ipotesi di mancato rimborso e afferma che allo stesso provvederà il Commissario nominato. A sostegno richiama la pienezza della tutela, l’economia processuale e il principio del buon andamento, nonché l’art. 95 cod. proc. civ. e l’art. 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo collocano le spese in prededuzione.

Nota della Redazione

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